Presso le Prefetture dell'area sismica interessate dal terremoto del maggio 2012 sono istituiti gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, (c.d, white list) per gli "ulteriori settori" individuati con ordinanza con ordinanza n.91 del 17/12/2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario per la ricostruzione post-sisma (riguardante anche parte del territorio bolognese), in attuazione della previsione di cui all'art. 5 bis , lett. h bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge n.122/2012 e succ. mod. per i seguenti settori:
- fornitura dei moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
- demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edille;
- movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti;
- noleggio con conducente di mezzi speciali;
- fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
- fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttivi nei settori farmaceutico ed alimentare;
- fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici, nel settore farmaceutico
Tutti coloro, fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, che intendono operare nell'ambito della ricostruzione devono chiedere di essere iscritti, in una delle suddette white list. Le ditte interessate ai lavori per l'affidamento e l'esecuzione degli stessi dovranno comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione negli elenchi in argomento presso almeno una delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione post sisma.
Per l'iscrizione è necessario presentare istanza alla Prefettura utilizzando l'apposito modello (scaricabile), ed inviarlo, corredato degli allegati necessari (Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A. , autocertificazione assenza cause ostative antimafia resa da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011 , elenco art.85 , Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi ) da trasmettere esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C. della Prefettura: protocollo.prefbo@pec.interno.it
L'iscrizione avviene alla conclusione delle verifiche antimafia effettuate da parte della Prefettura. Per le imprese iscritte nella white List "terremoto" non sarà necessario richiedere la certificazione antimafia per la stipula dei contratti, subappalti inerenti lo stesso settore di attività L'iscrizione nelle liste di una delle Prefetture interessate alla ricostruzione, consentirà di operare in tutte le province del cratere sismico.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza al Prefetto di Bologna specificando per quali attività tra quelle sopra indicate, richieda l'iscrizione.
Il Prefetto, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui all'artt. 67 e 84 co. 4 lett. a), b), c) e 91 co. 6, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed al Prefetto ove ha sede legale l'impresa richiedente.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'iscrizione dell'impresa nell'elenco è soggetta a revisione annuale in relazione al permanere dell'insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso.
A tal fine la Prefettura, previa richiesta degli iscritti, da produrre non oltre 30 gg. dalla scadenza dell'anno, verifica il permanere dell'insussistenza nei loro confronti delle condizioni ostative sopra indicate.
Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di controindicazione ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 il Prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Il Prefetto può differire la conferma dell'iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a trenta giorni quando le verifiche da svolgere siano di particolare complessità.
In ogni caso è fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), pena la cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco ( Modulo per la variazione degli assetti societari ).
Nelle more dell'esecuzione delle verifiche antimafia, a seguito delle intervenute variazioni, il Prefetto dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazione, procede alla relativa cancellazione.
La cancellazione dell'iscrizione è disposta, altresì, quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura di Bologna l'interesse a permanere nell'elenco ( modello per la presentazione della domanda ) corredato della medesima documentazione richiesta all'atto della domanda di iscrizione.
Per informazioni contattare telefonicamente il numero 051/6401289 nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.