Certificazione Antimafia - Informazioni e documentazione

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
(D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii)


Dal 07 gennaio 2016 è pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle "comunicazioni" e "informazioni" antimafia.

Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011, e successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione e l'informazione antimafia sono acquisite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all' art. 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.

PERTANTO LE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA BDNA.
NON SARÀ DATO ESITO/SEGUITO ALLE RICHIESTE NON PERVENUTE PER IL TRAMITE DELLA B.D.N.A.

Chi può fare la richiesta (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

La documentazione antimafia può essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli Enti e dalle Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di lavori o di servizi pubblici, dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006.
La B.D.N.A. può essere consultata altresì dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dagli ordini professionali, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 97 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

Come fare la richiesta

Al fine dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso la B.D.N.A. i soggetti di cui all'art. 97, debitamente accreditati, dovranno inserire nella B.D.N.A. tutti i dati indicati dall' art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Modalità di accreditamento alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.).

I soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, aventi sede nel territorio della provincia statale di Cagliari* possono richiedere, esclusivamente via P.E.C., alla Prefettura di Cagliari l'accredito per la consultazione della Banca Dati Nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Cagliari alla voce "Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia".

* la Provincia statale di Cagliari ricomprende i Comuni siti nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari e nell'attuale Provincia del Sud Sardegna, ad eccezione dei Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanovatulo, ricadenti nel circondario della Provincia statale di Nuoro e, pertanto, gestiti dalla Prefettura di Nuoro.

La documentazione antimafia NON è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii):

1. Per i rapporti fra privati;
2. Per i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di lavori o di servizi pubblici;
3. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
4. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
5. Per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
6. Per i provvedimenti,ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera € 150.000,00;
7. Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016


La documentazione antimafia è costituita dalla "COMUNICAZIONE ANTIMAFIA" e dalla "INFORMAZIONE ANTIMAFIA":

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
(ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).

Competenza al rilascio della comunicazione (art. 87 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis.
La comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.
(Mod. 1 - Dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A.-Comunicazione)

Quando fare la richiesta (art. 83, co. 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii):

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:
1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
2. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
3. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
4. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.350.000,00 € (iva esclusa);
5. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 214.000,00 € (iva esclusa);
6. per tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi statali per un importo superiore a € 5.000,00 ma inferiore a  € 150.000,00
7. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):
- Opere e lavori pubblici: inferiore a € 5.350.000,00
- Forniture e servizi: inferiore a € 428.000,00
- Contratti servizi sociali
(Direttiva UE 2014/25-All. XVII): inferiore a € 1.000.000,00
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014/25/UE).



Validità

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

Autocertificazione (art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):

La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti di:
• contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarate urgenti;
• provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
• attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
• attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992, n. 300 e successive modificazioni.
(Mod. 2 - Autocertificazione antimafia)

INFORMAZIONI ANTIMAFIA
(ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii)

L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

Competenza al rilascio della informazione (art. 90 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 92, commi 2 e 3.
Nei casi di cui all'art. 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale, ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'informazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.

Quando fare la richiesta (art. 91 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
1. in materia di opere, lavori pubblici, pubbliche forniture e servizi pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie.
In particolare:
• in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.350.000,00 , IVA esclusa;
• in materia di pubbliche forniture e servizi, la soglia comunitaria è di € 214.000,00 , IVA esclusa;
2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
3. per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;

4. per concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a € 5.000,00 (€ 25.000 fino al 31/12/2020);

5. per tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi statali per un importo superiore a € 150.000,00;

6.  per le procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali:
- Opere e lavori pubblici: pari o superiore a € 5.350.000,00;
- Forniture e servizi: pari o superiore a € 428.000,00
- Contratti servizi sociali: pari o superiore a € 1.000.000,00
(Direttiva UE 2014/25-All. XVII)
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014//25/UE)

E' vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute allo scopo di eludere l' applicazione della normativa.
L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.

Validità

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario o gestionale (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).
Qualora siano intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia. La violazione del predetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.
I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).



Modalità di presentazione delle istanze mediante la B.D.N.A.

La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la B.D.N.A. al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

I soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire nella Banca Dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

A tal fine dovranno acquisire:
1. "Dichiarazione sostitutiva" d'iscrizione alla C.C.I.A.A. (Mod. 3)
2. "Autocertificazione conviventi" (Mod. 4) redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011; per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni.
3. Per le società di capitali, in caso di un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero di socio unico:
- "Dichiarazione sostitutiva" (Mod. 3) della società di maggioranza, integrata da "Autocertificazione conviventi" (Mod. 4);
- "Autocertificazione conviventi" (Mod. 4) in caso di socio di maggioranza persona fisica.


RIFERIMENTI NORMATIVI

• D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
• D. Lgs. 15/11/2012, n. 218;
• D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
• Legge 06/10/2015, n. 121;
• D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193;
• Legge 17/10/2017 n. 161

Allegati
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Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Novembre 2023, ore 12:36