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Emersione da lavoro irregolare cittadini stranieri - anno 2020 - ex art. 103 D.L. 34/2020

 

Procedura per l'emersione dei rapporti di lavoro del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 .

Portale accessibile all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/  

Per informazioni e comunicazioni telefonare al numero  0823.429352 il martedì ed il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

 

 

o scrivere all' indirizzo P.E.C.:

  protocollo.prefce@pec.interno.it

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - EMERSIONE 2020

 

1) Ricevuta la domanda, lo Sportello Unico Immigrazione provvederà ad inviare ai datori di lavoro che hanno presentato istanza di emersione una comunicazione a mezzo P.E.C. o raccomandata postale con la quale richiederà i documenti necessari all'istruttoria delle domande.

2) I datori di lavoro seguendo le istruzioni indicate nella comunicazione invieranno allo Sportello Unico Immigrazione la documentazione richiesta.

3) Lo Sportello Unico acquisirà e valuterà la documentazione prodotta e potranno determinarsi le seguenti situazioni:

  • Se la documentazione inviata viene ritenuta incompleta, lo Sportello procederà ad inviare una comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990: l'istante avrà 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per produrre documentazione. Decorsi tali termini senza che sia stata prodotta alcuna documentazione o se la documentazione prodotta non verrà ritenuta sufficiente, lo Sportello procederà ad adottare un provvedimento di rigetto dell'istanza e a darne notizia al richiedente.
  • Se sussistono pareri ostativi da parte della Questura o dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, lo Sportello Unico Immigrazione provvederà ad inviare una comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990: l'istante avrà 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per produrre documentazione e osservazioni. Decorsi tali termini senza che sia stata prodotta alcuna documentazione o se la documentazione prodotta non verrà ritenuta sufficiente, lo Sportello procederà ad adottare un provvedimento di rigetto dell'istanza e a darne notizia al richiedente. Se invece la documentazione e le osservazioni prodotte sono accolte, lo Sportello procederà con la convocazione delle parte e la stipula del contratto di soggiorno.
  • Se non sussistono pareri ostativi da parte della Questura e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e la documentazione prodotta dal datore di lavoro è ritenuta completa, lo Sportello Unico provvederà ad inviare al datore di lavoro ed al lavoratore una comunicazione con la quale i due soggetti verranno convocati per la produzione in originale dei documenti già inviati e la stipula del contratto di soggiorno.

 

Lo Sportello Unico Immigrazione procederà alla richiesta dei documenti necessari all'istruttoria ed alla convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

COMUNICAZIONI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro (decesso dell'assistito o del datore di lavoro, cessazione o fallimento dell'azienda, licenziamento, dimissioni) si prega di inviare formale e motivata comunicazione sottoscritta dal datore di lavoro (da un erede nell'ipotesi di decesso del datore di lavoro) con documento di identità in allegato.

La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro deve essere inoltrata anche ai Servizi competenti (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Ministero del Lavoro).

IMPORTI DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO PER I RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARE

 

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020, sono stati determinati l'importo e la destinazione del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dovuto dai datori di lavoro che, tra il 1° giugno e il 15 agosto scorsi, hanno dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

L'importo varia secondo i settori di impiego per i quali era possibile la regolarizzazione ed è pari, "per ciascun mese o frazione di mese" di impiego irregolare, a:

  1. a) euro 300,00, per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. b) euro 156,00, per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
  3. c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il versamento potrà essere effettuato dai datori di lavoro con un modello F24, inserendo un codice tributo che verrà indicato dall'Agenzia delle Entrate. 

Il contributo verrà destinato:

  1. a) per un terzo all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
  2. b) per un terzo all'I.N.P.S., a titolo contributivo;
  3. c) per un terzo all'I.N.P.S., per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

Le modalità di versamento del contributo saranno comunicate successivamente.

Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare

GENERAZIONE CODICI FISCALI ED INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

 

La circolare interministeriale n. 2399 del 24/07/2020 ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di invio della comunicazione obbligatoria di assunzione da parte del datore di lavoro nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione. 

Sono previsti due casi: 
1. Regolarizzazione di un lavoratore straniero che attualmente presta la propria attività presso il datore stesso (dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro) 
2. Assunzione di un lavoratore straniero (dichiarazione di voler instaurare un nuovo rapporto di lavoro)  
Nel primo caso (dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro), il sistema trasmetterà in automatico la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro. 
Nel secondo caso (dichiarazione di voler concludere un rapporto di lavoro), la comunicazione obbligatoria non potrà essere trasmessa d'ufficio, poiché l'Amministrazione, non conoscendo il momento in cui il datore voglia procedere all'assunzione del lavoratore, non può sostituirsi alla sua volontà. Pertanto, sarà onere del datore stesso inviare, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa, la comunicazione obbligatoria. 
Al riguardo, si precisa che per l'invio della comunicazione obbligatoria è indispensabile che il lavoratore sia in possesso di un codice fiscale, ancorché provvisorio. 
Pertanto, è fortemente consigliato, prima di procedere alla compilazione della domanda, di accertarsi se il lavoratore straniero, sia in possesso o meno di un codice fiscale. 
Nel caso in cui il codice fiscale del lavoratore sia già indicato nell'istanza, il sistema del Ministero dell'Interno, trasmetterà automaticamente la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro. 
Invece, per quei casi in cui nell'istanza non sia stato indicato un codice fiscale, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate è stato predisposto un sistema automatico di generazione del codice provvisorio sulla base dei dati anagrafici del lavoratore straniero presenti in domanda. 
Il codice fiscale così generato, è messo a disposizione del datore di lavoro e visualizzato nella sua home page personale al fine di consentirgli l'invio della comunicazione obbligatoria. 
Si avvisa che può accadere che i sistemi dell'Agenzia delle Entrate riscontrino già la presenza dell'anagrafica del lavoratore poiché in passato gli è stato già attribuito un codice fiscale (provvisorio numerico o anche definitivo alfanumerico). In questi casi, sulla home page del datore di lavoro, cliccando sul pulsante di visualizzazione del codice fiscale verrà visualizzato un apposito messaggio che invita a verificare se il lavoratore sia effettivamente privo del codice. 
Si precisa che il codice fiscale (anche quello provvisorio) è riportato sui seguenti documenti che potrebbero essere in possesso del lavoratore:

  • Carta d'identità elettronica
  • Permesso di soggiorno elettronico (tesserino plastificato) anche scaduto di validità
  • Tessere sanitaria sia provvisoria (cartacea) che definitiva (tesserino plastificato)
  • Modello C3 (per richiedenti protezione internazionale o rifugiati)


Pertanto, qualora il sistema non restituisse il codice fiscale del lavoratore come descritto sopra, vi invitiamo a verificare se il lavoratore ne fosse effettivamente in possesso. 
In tal caso, vi invitiamo a comunicare il codice fiscale del lavoratore allo Sportello Unico competente, presso il quale è in trattazione la vostra istanza. 
Nel caso in cui il lavoratore non fosse realmente più in possesso del codice fiscale, sarà necessario invitarlo a recarsi presso uno degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate per farsi attribuire un nuovo codice fiscale. 
Infine, per i pochi casi per i quali non è possibile la generazione del codice fiscale (ad esempio a causa di errori presenti nell'anagrafica del lavoratore) è opportuno che il datore di lavoro contatti lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per far effettuare la correzione dei dati del lavoratore. 
Al riguardo, si fa presente che è possibile richiederne l'attribuzione anche mediante P.E.C. - presso l'ufficio competente dell'agenzia delle entrate. La richiesta, che può essere presentata dallo stesso datore di lavoro per conto del lavoratore, si effettua compilando il modello AA4/8, con le relative istruzioni per la compilazione, scaricabile dal sito dell'agenzia (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/rich…). Al modello correttamente compilato e firmato è necessario allegare la copia di un documento valido del lavoratore e del richiedente oltre che la ricevuta della domanda di emersione. 
La Direzione Provinciale o ufficio territoriale competente, con il relativo indirizzo email e P.E.C., è reperibile su: https://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/ 

Si precisa che per questi casi non sarà possibile inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione in maniera automatica nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, pertanto la comunicazione stessa verrà inviata, come di consueto, al termine della procedura presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

CIRCOLARI E DOCUMENTAZIONE SULL'EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Vedi ALLEGATI

Domande frequenti sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro: 

Vedi ALLEGATI

Regolarizzazione - Informativa per i richiedenti asilo

Vedi ALLEGATI

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Ultimo aggiornamento
Giovedì 9 Novembre 2023, ore 09:25