Denominazione servizio – procedimento:

Sequestro veicoli.

Area di competenza:

Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.

 

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Capo Ufficio di Staff
Dott.ssa Federica NICOLOSI
VICEPREFETTO AGGIUNTO

Personale addetto di riferimento:

Sig.ra Maria Aurora Caruso, Funzionario Amministrativo.

Sig.ra Maria Rovere, Assistente Amministrativo.

Sig. Giuseppe Gullotta, Assistente Amministrativo.

Sig. Giuseppe Indelicato, Assistente Amministrativo.

Sig. Giuseppe Cappadonna, Operatore.

Rapporti con l’utenza – orario di ricevimento:

U.R.P., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Contatti:

Tel.: 095/257584; 095/257586; 095/257645.

PEC dedicata: depenalizzazione.prefct@pec.interno.it

Ubicazione dell’Ufficio:

Via A. Manzoni, n. 81, Catania, Piano I.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

Il sequestro amministrativo del veicolo è una misura cautelare, connessa a violazioni di carattere amministrativo o penale.

Il sequestro del veicolo può avvenire, tra l’altro, per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.

Il veicolo sequestrato viene generalmente affidato al proprietario, conducente o obbligato in solido, tenuti a depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio, provvedendo a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al custode individuato a norma di legge.

Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (ovvero nelle ipotesi di confisca), le spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al custode dall'autorità amministrativa, che successivamente provvede al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Chi può presentare l’istanza:

L’interessato.

Documenti da allegare: 

  • Autocertificazione stato di famiglia

Modalità di presentazione dell’istanza di dissequestro:

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto entro sessanta giorni dalla violazione o notifica del verbale al comando che ha disposto il sequestro, dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
  • pagamento del premio assicurativo (il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi).

Inoltre, va garantito il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.

Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

In caso di sequestro amministrativo disposto a seguito di violazioni aventi rilevanza penale (ex artt. 186 e 187 C.d.S.), il dissequestro del veicolo può avvenire solo a seguito di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'Autorità giudiziaria competente.

Se viene pronunciata sentenza di condanna, la Prefettura procede alla confisca obbligatoria del veicolo, a seguito di trasmissione, da parte della cancelleria del Giudice, della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 c.p.p.  

Avverso il provvedimento di confisca l'avente diritto può proporre ricorso al Giudice di pace del luogo della commessa violazione entro trenta giorni dalla notifica dello stesso.

Entro trenta giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire il veicolo a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il custode individuato a norma di legge.

Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. 

Per rottamare il veicolo, entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione, l’interessato dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale (la cauzione versata, decurtata del 50%, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo).

In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

La rateizzazione della sanzione, richiesta da soggetti che versino in condizioni di disagio economico, può essere concessa dalla Prefettura, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro, solo nel caso di violazioni accertate dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (per violazioni accertate da funzionari, ufficiali agenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni, occorre, invece, rivolgersi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, Provinciale o al Sindaco).

La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice entro trenta giorni dalla data di notifica del verbale. 

L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare. Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica.

Per i verbali redatti dalla polizia locale, la richiesta di rateizzazione va presentata al Comando medesimo.

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

In caso di mancata adozione del provvedimento entro il predetto termine, l'istanza di rateizzazione si intende respinta.

Principali riferimenti normativi:

Allegati
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 11 Dicembre 2024, ore 11:43