Quando viene commessa una violazione amministrativa di una norma del Codice della Strada , viene redatto un verbale di contestazione/accertamento da parte di un organo accertatore, ad esempio la Polizia Locale, o la Polizia Stradale, o l'Arma dei Carabinieri.

La persona fisica o giuridica che ha ricevuto la contestazione o la notificazione di tale verbale, se ritiene che l'accertamento della violazione sia fondato, può scegliere di pagare la contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione entro il 60° giorno successivo a tale notificazione/contestazione.

Se invece ritiene infondato l'accertamento o rileva l'esistenza, nel procedimento sanzionatorio, di un vizio di legittimità che lede i suoi diritti, può proporre ricorso al Prefetto oppure, in alternativa , al Giudice di Pace, osservando le modalità ed i termini previsti dagli articoli 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada.

Dott.ssa Lucia IANNUZZI
VICEPREFETTO
Ufficio Ricorsi
Violazione norme, ricorsi, sanzioni materie depenalizzate relative C.d.S.
Dr.ssa Nerina Renda
Sig.ra Angela Mercurio Dr.ssa Ivana Veneziano
Piano terra

Ricorso al Prefetto

Per il ricorso al Prefetto non occorre pagare alcuna cauzione. Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 60° giorno successivo a tale notificazione/contestazione . Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione né alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta. Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti è inammissibile . E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia di tale verbale. Il Prefetto di Catanzaro può esaminare unicamente i ricorsi relativi a violazioni commesse nel territorio della provincia di Catanzaro. In caso di violazioni penali, ovvero reati, previsti dal Codice della Strada, ogni competenza è attribuita all'Autorità Giudiziaria. Il ricorso si redige in carta libera, anche utilizzando un linguaggio semplice e conciso, purché nel testo venga esplicitamente manifestata la volontà di proporre ricorso al Prefetto, e spiegando con chiarezza la motivazione del ricorso, che va firmato in originale e va presentato od inviato allo stesso organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Locale, o Polizia Stradale, o altro) tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con deposito a mano presso gli uffici dello stesso Comando. L'organo accertatore provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo. E' possibile anche inviare il ricorso, esclusivamente a mezzo con raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo, (avendo cura di conservare la ricevuta della raccomandata). In tale ipotesi è previsto un allungamento del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto il termine complessivo 'ordinario' di 180 giorni. Vista l'equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta, può essere presentato utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni, pena l'inammissibilità del ricorso stesso:

  1. la P.E.C. deve essere intestata al ricorrente;
  2. il ricorso deve essere firmato digitalmente dal titolare della PEC/ricorrente.

 Il ricorso va inviato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata :     protocollo.prefcz@pec.interno.it

 

Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto. Inoltre, per quanto riguarda i termini entro cui il Prefetto può decidere il ricorso, qualora il ricorrente chieda di venir personalmente sentito dal Prefetto, i termini restano sospesi dalla data di trasmissione dell'invito a presentarsi, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione dell'interessato convocato). Se il ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell'audizione. Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente con firma autografa dal soggetto destinatario di contestazione immediata, o notificazione, del verbale di contestazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio, neppure se si tratta di un familiare. Se il Prefetto dichiara, per vari eventuali motivi, l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, oppure, ad esempio, dichiara la nullità di un ricorso privo di firma autografa del ricorrente, tale ricorso non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai stato presentato . Se non era stata pagata (entro il termine di legge) la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dalla legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.


Per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il Prefetto emette un'ingiunzione di pagamento, anche se non è stato proposto alcun ricorso.


Il pagamento in misura ridotta non è consentito :

 

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
  •  

In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile. Tuttavia, se sono passati oltre cinque anni dall'accertamento della violazione, il procedimento viene archiviato per prescrizione.

Il personale dell'Ufficio Territoriale del Governo non può fornire anticipazioni o formulare previsioni sull'esito dei ricorsi. In ogni caso, è utile consultare la parte del Codice della Strada concernente il caso specifico e la violazione che è stata contestata. Il testo aggiornato del Codice della Strada è consultabile sul sito della Polizia di Stato .

Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l'importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.

Se il Prefetto respinge un ricorso, l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace, come viene spiegato in calce al provvedimento del Prefetto.

 

Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie

L'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dopo il 12.08.10 dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate dalla Polizia Locale o da altri organi non statali). Inoltre la rateazione può venir chiesta solo se l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale, od in un decreto ingiuntivo prefettizio, è superiore a 200 euro. Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato. L'istanza di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge. Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione. L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare allegando all'istanza idonea documentazione e/o Dichiarazione I.S.E.E., ottenibile gratuitamente presso un C.A.F., Centro di Assistenza Fiscale, oppure può presentarsi allo sportello con un documento di identità per sottoscrivere una dichiarazione sotto la propria responsabilità. L'eventuale accoglimento del ricorso viene comunicato all'interessato tramite raccomandata e per conoscenza all'organo accertatore.

Accesso agli atti

Le norme attuali non prevedono alcuna forma di accesso agli atti per via telefonica, mentre la persona interessata (od una persona munita di idonea delega scritta) può esercitare l'accesso agli atti, negli orari di apertura al pubblico, previa identificazione del richiedente, il quale a tal fine deve esibire un documento di identità. Non è consentito né l'accesso agli atti, né la comunicazione di notizie inerenti ad uno specifico procedimento, a persone estranee a quel procedimento od a persone di cui non sia possibile accertare l'identità. Del resto, la legge sul procedimento amministrativo      (n. 241/90, art. 28) proibisce al personale dell'Ufficio di comunicare alcuna notizia concernente un determinato procedimento al di fuori del legittimo esercizio del diritto di accesso.

Qualunque informazione attinente il punteggio della propria patente di guida può essere richiesta al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex "Motorizzazione").

 

Quando è possibile il ricorso al giudice di pace.

E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace.

Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace competente, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, come modificato dall'art. 2 c. 212, lett. b, n.1 e n.2 L. 23.12.2009 n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfettizzate" secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni.

Come si conclude il procedimento del giudice di pace.

Il Giudice di pace

accoglie il ricorso;

 oppure

respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tale ultimo caso il ricorrente sarà tenuto a pagare il doppio della sanzione comminatagli, sempre che non siano trascorsi 60 giorni dalla data dell'accertamento o che il Giudice di pace non abbia concesso la sospensiva del verbale impugnato. Il pagamento dell'importo dovuto potrà essere effettuato mediante modello F23 disponibile presso gli uffici postali e bancari, indicando i seguenti codici: Ufficio: BCZ; Causale: PA; Codice Tributo: 741T; Descrizione: verbale codice della strada n. _______ del ______ redatto da (Polizia, Carabinieri, ecc.) _______________________. La relativa ricevuta di pagamento potrà essere trasmessavia posta o tramite P.E.C. a: PREFETTURA DI CATANZARO - AREA III - UFFICIO CONTENZIOSO, onde evitare l'iscrizione a ruolo del verbale stesso e quindi l'emissione di cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Si ricorda, inoltre, che il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ha introdotto la possibilità di proporre appello innanzi al Tribunale Ordinario avverso le sentenze del Giudice di pace.

Documentazione richiesta:

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 17:17
Allegati