Per il ricorso al Prefetto non occorre pagare alcuna cauzione. Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 60° giorno successivo a tale notificazione/contestazione . Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione né alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta. Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti è inammissibile . E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia di tale verbale. Il Prefetto di Catanzaro può esaminare unicamente i ricorsi relativi a violazioni commesse nel territorio della provincia di Catanzaro. In caso di violazioni penali, ovvero reati, previsti dal Codice della Strada, ogni competenza è attribuita all'Autorità Giudiziaria. Il ricorso si redige in carta libera, anche utilizzando un linguaggio semplice e conciso, purché nel testo venga esplicitamente manifestata la volontà di proporre ricorso al Prefetto, e spiegando con chiarezza la motivazione del ricorso, che va firmato in originale e va presentato od inviato allo stesso organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Locale, o Polizia Stradale, o altro) tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con deposito a mano presso gli uffici dello stesso Comando. L'organo accertatore provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo. E' possibile anche inviare il ricorso, esclusivamente a mezzo con raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo, (avendo cura di conservare la ricevuta della raccomandata). In tale ipotesi è previsto un allungamento del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto il termine complessivo 'ordinario' di 180 giorni. Vista l'equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta, può essere presentato utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni, pena l'inammissibilità del ricorso stesso:
- la P.E.C. deve essere intestata al ricorrente;
- il ricorso deve essere firmato digitalmente dal titolare della PEC/ricorrente.
Il ricorso va inviato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : protocollo.prefcz@pec.interno.it
Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto. Inoltre, per quanto riguarda i termini entro cui il Prefetto può decidere il ricorso, qualora il ricorrente chieda di venir personalmente sentito dal Prefetto, i termini restano sospesi dalla data di trasmissione dell'invito a presentarsi, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione dell'interessato convocato). Se il ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell'audizione. Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente con firma autografa dal soggetto destinatario di contestazione immediata, o notificazione, del verbale di contestazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio, neppure se si tratta di un familiare. Se il Prefetto dichiara, per vari eventuali motivi, l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, oppure, ad esempio, dichiara la nullità di un ricorso privo di firma autografa del ricorrente, tale ricorso non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai stato presentato . Se non era stata pagata (entro il termine di legge) la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dalla legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.
Per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il Prefetto emette un'ingiunzione di pagamento, anche se non è stato proposto alcun ricorso.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito :
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile. Tuttavia, se sono passati oltre cinque anni dall'accertamento della violazione, il procedimento viene archiviato per prescrizione.
Il personale dell'Ufficio Territoriale del Governo non può fornire anticipazioni o formulare previsioni sull'esito dei ricorsi. In ogni caso, è utile consultare la parte del Codice della Strada concernente il caso specifico e la violazione che è stata contestata. Il testo aggiornato del Codice della Strada è consultabile sul sito della Polizia di Stato .
Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l'importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.
Se il Prefetto respinge un ricorso, l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace, come viene spiegato in calce al provvedimento del Prefetto.
Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie
L'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dopo il 12.08.10 dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate dalla Polizia Locale o da altri organi non statali). Inoltre la rateazione può venir chiesta solo se l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale, od in un decreto ingiuntivo prefettizio, è superiore a 200 euro. Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato. L'istanza di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge. Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione. L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare allegando all'istanza idonea documentazione e/o Dichiarazione I.S.E.E., ottenibile gratuitamente presso un C.A.F., Centro di Assistenza Fiscale, oppure può presentarsi allo sportello con un documento di identità per sottoscrivere una dichiarazione sotto la propria responsabilità. L'eventuale accoglimento del ricorso viene comunicato all'interessato tramite raccomandata e per conoscenza all'organo accertatore.