Dirigente Reggente: 

Dott.ssa Martina Iurescia
email: martina.iurescia@interno.it

 

Responsabile del procedimento/Funzionario:

Dott.ssa Isabella Bellinello isabella.bellinello@interno.it Telefono: 0871-342522

Dott.ssa Federica Massari Telefono: 0871342471 e-mail: federica.massari@interno.it

 

 

 

GENERALITA'

La legalizzazione di firma è definita come "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa" (art. 1, comma 1, lettera l), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137): nel seguito, verranno utilizzati con lo stesso significato i termini "atto", "certificato", "documento" e "documentazione".

Come si vede dalla definizione, la legalizzazione (come anche   l'Apostille,   della quale si dirà nel seguito) è in sostanza un'autentica di firma, che non certifica in alcun modo l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato (o   apostillato).  

Legalizzazione e   Apostille   si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale (comunitaria, pattizia, etc.): pertanto non possono essere legalizzati o   apostillati   atti e documenti privati, se non previamente sottoposti a una "trasformazione" in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme, registrazione, data certa, etc.).

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

La presentazione della documentazione è effettuata tramite:

1) appuntamento telefonico al seguente recapito 0871.3421

2) servizio postale (secondo le istruzioni di seguito indicate) all'indirizzo:

 PREFETTURA DI CHIETI

CORSO MARRUCINO 97, 66100, Ufficio Legalizzazioni (aggiungere ITALIA, se si scrive dall'estero)

 

Il servizio si svolge nelle seguenti modalità:

  • con  invio della documentazione  da legalizzare o apostillare  a mezzo servizio postale  (posta ordinaria o raccomandata) o corriere
  • nella domanda dovrà essere indicato lo Stato estero di destinazione degli atti (nel caso si tratti di documentazione italiana da valere all'estero) e un  numero di telefono , per eventuali necessità dell'ufficio;
  • i documenti  inviati alla Prefettura dovranno essere muniti delle marche da bollo previste dalla legge;
  • per la spedizione al richiedente/ mittente  : dovrà essere allegata una  busta munita di francobollo  adeguato al peso dei documenti;
  • sulla busta  dovrà essere scritto  l'indirizzo del destinatario  dei documenti (in mancanza della quale non si potrà procedere alla restituzione) , oltre alle eventuali marche da bollo necessarie.

E' esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare  atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail); secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale quadro normativo non consente neanche la possibilità di legalizzare o  apostillare  atti e documenti firmati digitalmente.

 

ATTENZIONE :

La ripartizione delle competenze per l'apposizione dell'Apostille, in base alle designazioni effettuate dall'Italia presso l'HCCH, è la seguente:

  • per gli atti giudiziali (in pratica, tutti quelli che provengono dal Ministero della giustizia) e notarili, è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
  • per tutti gli altri atti, è competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente interessata
  • Si comunica che dal 1° ottobre 2016, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura provvedono alla legalizzazione diretta dei propri atti.

Rimane ferma la competenza esclusiva della Prefettura sull'apposizione delle Apostille su atti e documenti della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, valida solo per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja in data 5 ottobre 1961.

 

 

ESENZIONI:

Sono esenti da legalizzazione e Apostille gli atti e documenti pubblici formati in Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia ( Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ), Germania ( Convenzione di Roma del 7 giugno 1969 ), Ungheria ( Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977 ), con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nell'apposita guida.

Sono esenti da legalizzazione (l'Apostille non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia (o Federazione Russa), Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ), con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nell'apposita guida .

Per gli atti e documenti pubblici formati negli Stati membri dell'UE a decorrere dal 16.02.2019, è vigente il Regolamento 2016/1191 , che prevede l'esenzione da legalizzazione e Apostille per talune tipologie di documenti pubblici in ambito comunitario, oltre a semplificazioni ulteriori in materia di copie autentiche e traduzioni (principalmente attraverso moduli standard opzionali multilingue).

Sono dunque esenti da legalizzazione e Apostille gli atti e documenti pubblici formati in Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia (ovvero gli Stati membri dell'UE che non aderiscono alle predette convenzioni di Bruxelles, Roma e Budapest), solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2, del Regolamento 2016/1191 e rilasciati a decorrere dal 16.02.2019 (fatte salve altre convenzioni internazionali o normative comunitarie) .

Sono inoltre esenti da legalizzazione (l'Apostille non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Bulgaria, Croazia, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (ovvero gli Stati membri dell'UE che non aderiscono alle predette convenzioni di Londra e Bruxelles), solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2, del Regolamento 2016/1191 e rilasciati a decorrere dal 16.02.2019 (fatte salve altre convenzioni internazionali o normative comunitarie).

 

REGIME FISCALE (IMPOSTA DI BOLLO):

  • Atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia sono soggetti a marca da bollo nella misura fissa di € 16,00.
  • Gli atti rilasciati in marca da bollo verranno legalizzati previa apposizione di una ulteriore marca da bollo da € 16,00.
  • Sono esenti da imposta di bollo atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione.
  • Sono esenti da imposta di bollo gli atti formati in Italia rilasciati in esenzione di bollo.
  • Per ulteriori atti esenti da marca da bollo si fa riferimento alla disciplina dell'imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa allegato B;
  • Gli atti emessi dalla Camera di Commercio di Chieti-Pescara e dalla ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti richiedono una marca da bollo di € 16,00.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI:

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Novembre 2024, ore 12:14