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Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Marzo 2025, ore 13:48
Ai sensi dell’art.1 comma 445 della legge 147/2013 nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del seguente elenco, il proprietario (o altri) può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione sul sito della Prefettura, con l’avviso che, in mancata assunzione della custodia, si procederà all’alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione.
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