L'Ufficio è un'articolazione territoriale della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo (presso il Ministero dell'Interno).

Riconoscimento dello  status  di "rifugiato"  
Il riconoscimento può essere richiesto solo da coloro che, nel Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche ovvero hanno fondato e ragionevole timore di subire tali persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno, e, trovandosi al di fuori del territorio del Paese di cui hanno la cittadinanza non possono, o, a causa di tale timore, non vogliano avvalersi della tutela di tale Paese; tale condizione può anche riguardare soggetti apolidi, i quali, trovandosi al di fuori del territorio nel quale avevano precedentemente stabilito la propria dimora abituale, per le ragioni sopraelencate non possono o non vogliano farvi ritorno. 

Il richiedente può scaricare la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia.

 

Riconoscimento della protezione sussidiaria  
E' invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero il quale, a seguito della valutazione della competente Commissione Territoriale, non sia ritenuto in possesso dei requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all'esito dell'istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento  della protezione internazionale.

 

Istanza per contributo prima assistenza  
Coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di "rifugiato politico" con decisione della Commissione Nazionale o della competente Commissione Territoriale per il diritto di asilo" possono ottenere le seguenti tipologie di contributo di prima assistenza: sostentamento proprio e dei propri familiari, salute e cure mediche; sostegno allo studio; integrazione all'attività lavorativa.

Il titolo di contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

 

Chi può fare la richiesta  
I soli richiedenti il riconoscimento lo status di rifugiato che hanno diritto all'accoglienza e per i quali non è stato individuato un posto in accoglienza nei centri del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ovvero nei centri governativi.

La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata dalla Prefettura-UTG.

 

Cosa fare  
Domanda di contributo in carta semplice, con allegata copia del permesso di soggiorno, deve essere presentata all'ufficio stranieri della Questura in cui è stata presentata la domanda di asilo (o in quella territorialmente competente). La Questura la trasmette alla Prefettura-UTG.

Normativa di riferimento
decreto legge 28 novembre 2005, n. 140
decreto legge n. 416 del 30.12.89, convertito con modificazioni dalla legge n.39 del 28.2.1990;
D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 5 Febbraio 2024, ore 10:21