I servizi di sicurezza sussidiaria possano essere svolti anche da alcuni soggetti privati, in possesso di apposite autorizzazioni di polizia.

L'art. 18 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ha previsto che, nel settore del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano, i servizi di sicurezza sussidiaria possano essere svolti anche da alcuni soggetti privati, in possesso di apposite autorizzazioni di polizia.

Le previsioni di principio recate dalla cennata disposizione sono state completate dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.m. 15 settembre 2009, n. 154 e dal discendente disciplinare tecnico adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il 24 febbraio 2015, qui unito in copia per un pronto riferimento.

Il complesso di questi provvedimenti ha delineato un sistema, per effetto del quale gli operatori economici, una volta conseguito il prescritto titolo autorizzatorio, possono espletare i servizi in argomento solo impiegando guardie giurate che abbiano conseguito una specifica qualificazione professionale, acquisita in due step:

  • la frequenza di un corso di formazione organizzato dai medesimi operatori;
  • il superamento di prove di esame, sostenute davanti a una Commissione d'esame nominata dal Prefetto ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d.m. 154/2009.

In considerazione della rilevanza che possono assumere i servizi di cui al d.m. 154/2009 nell'economia generale dei servizi di tutela della sicurezza delle infrastrutture del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano, sono di seguito pubblicati la normativa di riferimento e gli indirizzi interpretativi formulati dal Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella predetta circolare n. 557/PAS/U/004769/12982.D(22)5 del 4 aprile 2018.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 7 Marzo 2024, ore 12:46