Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa Roberta Mole'

Responsabile del procedimento: Dr. Pino Vumbaca

Addetto: Sig. Gennaro Squillace e Sig. Francesco Viscomi

Orario di apertura al pubblico:

martedì dalle 10:00 alle 12:00 giovedì dalle 15:00 alle 16:30

Telefono: 09626636461 - 09626636449

Indirizzo di posta elettronica: prefettura.crotone@interno.it

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

 

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art.6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art.10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art.86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art.117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art.125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art.142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
 Art.142/9 bis Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h(recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art.143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art.168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art.176 Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.

Art.193/4 bis



 

Aver falsificato o contraffatto i documenti assicurativi.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.



 

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo Contenuto della violazione
Art.145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.
 Art.173

Uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore.



 

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo Contenuto della violazione
Art. 9,9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art.186 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)
Art.187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art.189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G., per le modalità di restituzione della patente.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

Entro 5 giorni dal ritiro della patente, esclusivamente in caso di violazione dell'art.186, c.2, lett. a del C.d.S., il trasgressore può presentare istanza adeguatamente motivata e documentata, al fine di ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di 3 ore al giorno.

La richiesta può essere presentata solo qualora la violazione per la quale è prevista la sospensione della patente ha natura amministrativa.

 

 SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

Ultimo aggiornamento
Lunedì 18 Dicembre 2023, ore 11:20