Commercio di cose antiche e/o usate: obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere

In seguito all'emanazione del D. Lgs. 222/2016 (c.d. SCIA-2) si è posta la questione se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 126 T.U.L.P.S., che condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'Autorità di Pubblica Sicurezza, debba considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128 nella parte in cui, rinviando all'art. 126, prescrive in capo agli operatori di tale settore l'obbligo di tenuta del registro delle operazioni poste in essere giornalmente.
Con il parere della sezione I n°15 del 2 marzo 2018, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa si è espresso nel senso che l'intervento demolitorio debba intendersi circoscritto unicamente all'art 126 T.U.L.P.S., senza riverbero sul successivo art. 128.
Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato art. 128 TULPS.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 4 Aprile 2024, ore 10:44
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