Ufficio Patenti - Circolazione e traffico

Dirigente dell'Area: Dott.ssa Rosalia MIRRIONE - Viceprefetto Aggiunto

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Liboria Maria G. Valenti - Funzionario Economico Finanziario
Orari di ricevimento:

  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Mercoledì dalle 15:00 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano
Email dell'ufficio:


Telefoni:

Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:

  1. REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)
  2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)
  3. SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)
Revoca

La patente di guida può essere revocata per:

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • Coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali detentive (assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro, ricovero in casa di cura e custodia, in manicomio giudiziario, in riformatorio giudiziario) o non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie, espulsione della straniero);
  • Coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 come sostituita dalla legge 31.05.1965, n. 575 ( misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora);
  • Condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 09.10.1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1, lett. a (assuntori di stupefacenti per uso personale) del medesimo T.U.

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.

La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni, previa verifica del conseguimento di un provvedimento riabilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 C.d.S..



 

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da € 16,00) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.



 

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

Cosa fare

Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ritiro

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.

 

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)


 

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.


 

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.


 

Cosa fare


 

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.


 

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.




 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)


 

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.


 

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .



 

Cosa fare


 

La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.


 

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito


 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308



 

Riferimenti normativi:


 

  • Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)


 

Sospensione

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.
 

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

 

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE


 

Articolo del C.d.S.


 

Contenuto della violazione


 

Art.6


 

Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.


 

Art.10


 

Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.


 

Art.86


 

Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista


 

Art.117


 

Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)


 

Art.125


 

Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.


 

Art.142/9


 

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)


 

Art.143


 

Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate


 

Art. 148


 

Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.


 

Art.168


 

Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose


 

Art.176


 

Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.


 

Art.179


 

Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.


 

Art. 213


 

Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.


 

Art. 214


 

Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.


 

Art. 217


 

Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.


 



 

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO


 

Articolo


 

Contenuto della violazione


 

Art.145


 

Violare gli obblighi relativi alla precedenza.


 

Art. 146


 

Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.


 

Art.147


 

Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello


 

Art.148


 

Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.


 

Art.149


 

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.


 

Art.150


 

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.


 

 Art.172


 

Mancato uso delle cinture di sicurezza.


 



 

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE


 

Articolo


 

Contenuto della violazione


 

Art. 9,9 bis e 9 ter


 

Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.


 

Art.186


 

Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)


 

Art.187


 

Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti


 

Art.189


 

Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali


 


 

Cosa fare


 

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.


 

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.


 

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

 

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)



 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)


 

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone


 

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni.


 

Cosa fare


 

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.



 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224 C.d.S)


 

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.


 

Cosa fare


 

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)


 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 09:15