Ricorsi avverso i provvedimenti del questore

i cittadini possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso atti non definitivi adottati dal questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti  non definitivi adottati da Questore della provincia, quali :

- i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia o per sospensione delle licenze ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S.
- l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località.
- l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).



 



 

Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da 16.00
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso

Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199     
Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 12:40