RICORSI RATEIZZAZIONE SANZIONI PECUNIARIE AL CODICE DELLA STRADA

Modello per richiere la rateazione sanzioni pecuniarie al Codice della Strada

L' art. 202 bis del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro.

Chi può fare la richiesta 
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro. 
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Cosa fare 
La richiesta di pagamento rateale (vedi modello fac simile istanza di pagamento rateale - modello fac simile autocertificazione ) va presentata al Prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione medesima è stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato o alla Polizia Penitenziaria. 
L'istanza va, invece, presentata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti rispettivamente della Regione, della Provincia o del Comune. 
La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, utilizzando eventualmente il modello appositamente predisposto. Alla domanda va allegata la documentazione attestante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di euro 10.628,16 è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 
Ai sensi dell' art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all' art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all' art. 204 bis .

Come si svolge il procedimento di esame e decisione dell'istanza 
A cura dell'autorità ricevente, l'istanza è comunicata all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00 e fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000,00. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall' art. 21, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. 
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale.            
Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende respinta.              
L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al precedente periodo sono comunicati all'organo o ufficio da cui dipende l'organo accertatore. 
La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata a cura dell'organo accertatore con le modalità di cui all' art. 201 del codice della strada. 
Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata anche la comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata.

In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni di cui all' art. 203, comma 3, del codice della strada, in forza del quale il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l'interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento. In caso di mancato pagamento, tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della somma dovuta. 
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.
La procedura sopra descritta si applica anche alle rateazioni delle sanzioni ingiunte con ordinanze emesse a seguito delle violazioni al codice della strada.

Schema riassuntivo delle modalità di rateizzazione


 

  
 


 

Termine di presentazione della richiesta Effetti della presentazione Tempi della decisione Modalità di notifica della decisione Rigetto dell’istanza


 


 

Entro gg. 30 dalla contestazione o notificazione Rinuncia al ricorso

gg. 90 dal ricevimento dell’istanza


 

Silenzio rifiuto

Con i mezzi stabiliti per la notificazione dei verbali Il pagamento della somma minima deve avvenire entro gg. 30 dalla notifica del rigetto o decorsi gg. 90 dalla presentazione dell’istanza senza che sia stata concessa la rateizzazione

 


 

L’Autorità competente dovrà tenere conto del livello di disagio economico del richiedente e disporre di conseguenza la rateizzazione secondo questo schema, applicando gli interessi annuali del 6%.


 


 


 

Entità della somma da pagare Massimo rate Rata minima


 

Fino a 2.000,00 euro 12 rate 100,00 euro
Superiore a 2.000,00 euro ma non superiore a 5.000,00 euro 24 rate 100,00 euro
Superiore a 5.000,00 euro 60 rate 100,00 euro


 

Riferimenti normativi
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 12:39
Allegati