Ricorsi per violazioni al codice della strada
Contro le "contravvenzioni" è possibile presentare ricorso al Prefetto
Quando viene commessa una violazione amministrativa di una norma del Codice della Strada , viene redatto un verbale di contestazione/accertamento da parte di un organo accertatore, ad esempio la Polizia Locale, o la Polizia Stradale, o l'Arma dei Carabinieri, o altro.
La persona fisica o giuridica che ha ricevuto la contestazione o la notificazione di tale verbale, se ritiene che l'accertamento della violazione sia infondato o rileva l'esistenza, nel procedimento sanzionatorio, di un vizio di legittimità che lede i suoi diritti, può proporre ricorso al Prefetto oppure (in alternativa) al Giudice di Pace osservando le modalità ed i termini previsti dagli articoli 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada. Per il ricorso al Prefetto non occorre pagare alcuna cauzione.
Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è inammissibile . E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia di tale verbale.
Il ricorso si redige in carta libera, anche utilizzando un linguaggio semplice e conciso, purché nel testo venga esplicitamente manifestata la volontà di proporre ricorso al Prefetto, e spiegando con chiarezza la motivazione del ricorso, che va firmato in originale e va presentato od inviato allo stesso organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Locale, o Polizia Stradale, o altro) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'organo accertatore provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo.
E' possibile anche inviare il ricorso con raccomandata ( con avviso di ricevimento ) direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo, ma in tal caso è previsto un allungamento del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto il termine complessivo 'ordinario' di 180 giorni. Vista l'equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta, può essere presentato utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
Il ricorso va inviato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : protocollo.preffm@pec.interno.it
Alternativamente, può essere presentato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Corso Cavour n. 104 - 63900 Fermo, ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada.
E' importante conservare la ricevuta della raccomandata con cui è stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.
Inoltre, per quanto riguarda i termini entro cui il Prefetto può decidere il ricorso, qualora il ricorrente chieda di venir personalmente sentito dal Prefetto, i termini restano sospesi per tutto il tempo da quando il ricorrente riceve la convocazione, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione dell'interessato convocato). Se il ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell'audizione.
Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente con firma autografa dal soggetto destinatario di contestazione immediata, o notificazione, del verbale di contestazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio, neppure se si tratta di un familiare.
Se il Prefetto dichiara, per vari eventuali motivi, l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, oppure, ad esempio, dichiara la nullità di un ricorso privo di firma autografa del ricorrente, tale ricorso non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai stato presentato . Se non era stata pagata (entro il termine di legge) la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dalla legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.
Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 60° giorno successivo a tale notificazione/contestazione. Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione nè alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta.
Per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il Prefetto emette un'ingiunzione di pagamento, anche se non è stato proposto alcun ricorso. Tuttavia, se sono passati oltre cinque anni dall'accertamento della violazione, il procedimento viene archiviato per prescrizione.
Il personale dell'Ufficio Territoriale del Governo non può fornire anticipazioni o formulare previsioni sull'esito dei ricorsi. In ogni caso, è utile consultare la parte del Codice della Strada concernente il caso specifico e la violazione che è stata contestata. Il testo aggiornato del Codice della Strada è consultabile sul sito della Polizia di Stato .
Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l'importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.
Se il Prefetto respinge un ricorso, l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace, come viene spiegato in calce al provvedimento del Prefetto. Presso le segreterie degli Uffici Giudiziari possono essere richieste le informazioni relative ai ricorsi ai Giudici di Pace e/o ad altri organi giudiziari. Per conoscere le competenze territoriali dei Giudici di Pace si può consultare il sito del Ministero della Giustizia .
Il pagamento in misura ridotta non è consentito :
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida con patente ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
- Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
Chi può fare la richiesta:
Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Cosa fare:
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.
Preavviso di violazione : Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Quando può essere presentato il ricorso : Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
A seconda dei casi anche perché:
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali, come ad esempio:
- eventuale mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto.
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Facoltatività . La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto.
Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione a pena di inammissibilità (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).
I termini entro i quali quest'ultimo deve emettere ordinanza ingiunzione i pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.
Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza, il ricorso si intende accolto.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.
Sottoscrizione del ricorso . Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
Rateizzazione. La normativa vigente non ammette in alcun caso la rateizzazione della sanzione prevista per l'oblazione del Codice della strada a beneficio di soggetti che, chiedendo di effettuare il pagamento in misura ridotta, assumano di versare in condizioni di disagio economico. Potrebbe concludersi diversamente solo in caso di ordinanza ingiunzione. E' tuttavia ammessa la rateizzazione del verbale per un importo pari alla metà del massimo (doppio del minimo) con richiesta da inoltrare entro 60 giorni dalla contestazione ovvero notificazione.
L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette previa istanza dell'interessato, il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale).
Quando e' possibile il ricorso al giudice di pace. E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica del verbale di accertamento, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Come si presenta il ricorso al giudice di pace. Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Come si conclude il procedimento del giudice di pace.
Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure
respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile presso il Tribunale di Ancona, sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Nuovo Codice della Strada