Sono considerate vittime del dovere

  • gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze Armate, alla Magistratura (Art. 3 della L. 466/1980) i quali siano deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico (art. 1, comma 1,  L. 629/1973) o in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3, comma 2, L. 629/1973);
  • (art. 1, comma 563, L. 266/2005) gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità   permanente    in    attività    di    servizio    o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto  diretto  di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
    1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
    2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
    3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
    4. in operazioni di soccorso;
    5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
    6. a causa di azioni recate nei loro  confronti  in  contesti  di impiego internazionale non aventi, necessariamente,  caratteristiche di ostilità; 
  • (art. 1, comma 564, L. 266/2005) coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso,  in  occasione  o  a  seguito  di  missioni  di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini  nazionali  e che siano  riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per  le particolari condizioni ambientali od operative.

In proposito, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 ha stabilito che per missioni di qualunque natura, quali che ne siano gli scopi, si intendono le missioni autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente (art. 1, comma 1,  lett. b). Il predetto D.P.R. ha altresì specificato che per particolari condizioni ambientali o operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (art.1, comma 1,  lett. b).

Chi può presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:

  • dalla vittima;
  • dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art. 6 L. 466/1980);
  • dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art. 4 L. 302/1990);
  • dai conviventi more uxorio (art. 4 L. 302/1990);
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, 388/2008).

Modalità di presentazione della domanda

Dal 1 marzo 2024 le istanze di riconoscimento di vittima del dovere devono essere presentate unicamente tramite la piattaforma informatica "ViD" dedicata alla ricezione e alla trattazione delle istanze di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza raggiungibile al seguente indirizzo: https://vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it/frontoffice/#/auth/login

L'istanza dovrà essere presentata in un'unica soluzione e dovrà essere corredata della necessaria documentazione (ordine di servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di polizia giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della patologia come riconducibile a fatti di servizio).

L'accesso al portale sarà consentito unicamente al diretto interessato o ai familiari superstiti tramite identità digitale (SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE).

Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 12:04