Vanno indirizzate a questa Prefettura esclusivamente le richieste di iscrizione in White list di societa' aventi sede legale nel territorio della Citta' Metropolitana di Firenze.

L'indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire le richieste è protocollo.preffi@pec.interno.it

Le richieste di competenza di altre Prefetture, qui impropriamente pervenute, saranno messe agli atti.

Si prega di consultare attentamente le indicazioni riportate nella sezione "Come fare: iscrizione e rinnovo nella White List".

 

COME FARE: Iscrizione e rinnovo nella "white list" per le imprese aventi sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Firenze 

ATTENZIONE: Consultare attentamente le indicazioni di seguito riportate prima di presentare la richiesta di iscrizione in White List o di rinnovo.

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 52 L. n. 190/2012, l'iscrizione nella White List è consentita soltanto alle imprese che svolgano una o più delle attività elencate dal comma 53 del medesimo articolo (riportate di seguito e nella modulistica per l'iscrizione ed il rinnovo). Pertanto, si rappresenta che NON è consentito integrare tale elenco in sede di compilazione del modulo, richiedendo l'iscrizione per una diversa tipologia di attività. 
  2. Si pregano le imprese richiedenti l'iscrizione di verificare le date di decorrenza e di scadenza della validità dell'iscrizione nella White List consultando l'elenco aggiornato delle imprese iscritte, reperibile alla pagina White list - Elenco imprese iscritte. A tal proposito, si rappresenta che la data di decorrenza dell'iscrizione/rinnovo potrebbe non corrispondere con quella della comunicazione via P.E.C. dell'avvenuta iscrizione/rinnovo. 
  3. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione. Pertanto, si invita a verificare la data di scadenza della validità dell'iscrizione seguendo le indicazioni di cui al punto n. 2).

Presso la Prefettura di Firenze è istituito l' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti necessari per il rilascio dell'INFORMAZIONE antimafia.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

 Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 53 della legge 190/2012 :

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  •  fornitura di ferro lavorato;
  •  noli a caldo;
  •  autotrasporti per conto terzi;
  •  guardiania ai cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  •  ristorazione, gestione delle mense e catering,
  •  servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti,

Il servizio di custodia dei cantieri può essere svolto esclusivamente dai soggetti in possesso della prescritta licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.

 

NOTA BENE

Per i casi di aziende inserite nell'Elenco dei richiedenti l'iscrizione in White List, la stazione appaltante è tenuta a richiedere l'informazione antimafia attraverso la B.D.N.A.

Da tale momento, decorsi i termini di cui all'art. 92 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., la medesima stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria o dell'iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego.

 

LA PREFETTURA COMPETENTE

La Prefettura competente all'iscrizione in White List è quella della provincia dove l'impresa ha la propria sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura competente è quella della provincia ove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 C.C.. Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura competente è quella nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

 

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione ed allegare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni, relative ai familiari conviventi, rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (si vedano i moduli allegati).

Si raccomanda di compilare i modelli con il computer.

L'istanza deve essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.preffi@pec.interno.it , specificando nell'oggetto " richiesta iscrizione in white list ".

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale e ne dà comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.

L'impresa iscritta nell'Elenco deve comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e degli organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica stessa (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche).

Le società di capitali quotate in mercati regolamentati, devono comunicare anche le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

Le mancate comunicazioni delle modifiche/variazioni comportano la cancellazione dell'iscrizione.

 

PROCEDURA PER IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE:

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione , l'interesse a permanere nel o negli elenchi. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

È comunque sempre necessario allegare a tale richiesta

tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione, aggiornata alla data della richiesta.

Allegati
Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 15:24