Nucleo Operativo Tossicodipendenze – (NOT)
Largo San Giuseppe 18 (4° piano) - 16121 GENOVA
Orario per il pubblico: colloqui ex art.75 dal lunedì al venerdì su appuntamento
per restituzione patente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00
Il NOT risponde al telefono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 ai seguenti numeri :
010 5360 662 (Achilli)
010 5360 534 (Annaloro)
010 5360 297 (Borrelli)
010 5360 646 (Giribaldi)
010 5360 629 (Maranzana)
Responsabili del procedimento Funzionari Assistenti Sociali :
- Marialuisa ACHILLI marialuisa.achilli@interno.it
- Marialaura ANNALORO marialaura.annaloro@ interno.it
- Giuseppina BORRELLI giuseppina.borrelli@interno.it
- Maria Alessandra GIRIBALDI mariaalessandra.giribaldi@interno.it
Addetta :
Assistente Amministrativo Carla MARANZANA
email: carla.maranzana@interno.it
Il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale è vietato dalla legge, sia per i maggiorenni che per i minorenni.
Non esiste una quantità "minima" consentita. (art. 75 del D.P.R. 309/90 e l. 49/06).
A chi è trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente per uso personale, cioè al di sotto della soglia stabilita in apposite tabelle*, le Forze dell'Ordine contestano una violazione amministrativa, che prevede delle sanzioni erogate dal Prefetto. La Prefettura competente è quella della provincia in cui risiede la persona segnalata.
Se, al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono all' immediato ritiro della patente di guida per trenta giorni ; se si tratta di ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica e il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo , sempre per trenta giorni.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).
La contestazione ex art. 75/DPR 309/90 comporta:
- la segnalazione al Nucleo Operativo per le tossicodipendenze della Prefettura (N.O.T.);
- l'analisi della sostanza che è stata sequestrata, per accertare che si tratti effettivamente di sostanza stupefacente: il risultato di questi accertamenti verrà notificato all'interessato dalle Forze dell'Ordine della zona di residenza;
- la convocazione in Prefettura per un colloquio con un assistente sociale.
- irrogazione sanzioni
A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.
Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto, fornendo occasione di raccogliere ulteriori elementi di valutazione per definire l'esito del procedimento.
La convocazione avviene tramite ordinanza notificata dalle Forze dell'Ordine all'indirizzo di residenza dell'interessato o al domicilio dichiarato al momento della contestazione dell'art.75. Il soggetto domiciliato in provincia diversa da quella competente per residenza, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di temporaneo domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto di residenza.
I segnalati minorenni devono essere accompagnati al colloquio da almeno un genitore o tutore.
Il procedimento amministrativo si conclude con un decreto del Prefetto che potrà stabilire, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90:
- l'ammonizione, solo se si tratta della prima segnalazione e in caso di particolare tenuità della violazione;
oppure
- l'irrogazione delle sanzioni amministrative .
Il Testo Unico sulle droghe colloca in Tabelle diverse i derivati della cannabis rispetto alle altre sostanze considerate più "pesanti". Tutte queste sostanze sono illegali, con una differenza di durata del periodo di sanzioni a seconda della Tabella di appartenenza della sostanza sequestrata.
Nel caso di sostanze "pesanti" (compresa la cannabis sintetica) le sanzioni sono:
- sospensione da 2 mesi a 1 anno della patente di guida o divieto di conseguirla (con revoca per motivi morali nei casi di cui all'art. 120 C.d.S.);
- sospensione da 2 mesi a 1 anno della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione da 2 mesi a 1 anno del passaporto e carta di identità a fini di espatrio e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione da 2 mesi a 1 anno del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Nel caso di sostanze "leggere":
sospensione o divieto a conseguire i medesimi documenti da 1 a 3 mesi
Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto , o comunque non fornisce elementi di valutazione a favore (tra cui svolgimento di un programma terapeutico e socio-riabilitativo e/o educativo-informativo presso il Sert competente, oppure documentazione comprovante particolari esigenze lavorative), vengono erogate le già elencate sanzioni amministrative su tutti i documenti. La certificazione della conclusione di un programma terapeutico è indispensabile per richiedere la revoca delle sanzioni, ai sensi del comma 11 dell'art.75 della legge.
In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90), che è tenuto a contattare la persona per offrirgli un eventuale aiuto .
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.). L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
N.B.
Possedere sostanza stupefacente con principio attivo superiore ai quantitativi stabiliti nelle apposite tabelle è un reato (art. 73 del D.P.R. 309/90). Di conseguenza l'interessato sarà sottoposto ad un procedimento penale (processo) per cui sono previste pene molto severe (reclusione da sei a venti anni; da uno a sei anni nei casi meno gravi), nonché alla revoca della patente ai sensi dell'art. 120 delc.d.s. così come modificato dalla L. 94/2009..