L’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario (istituito ai sensi dell’art. 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell’ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.
La procedura di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, avviata dal Prefetto, prevede una serie di fasi propedeutiche:
- Istanza dell’interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata;
- Richiesta del Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, entro 30 giorni, ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
- Risposta della banca contenente le proprie osservazioni, anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto.
Nei successivi 30 giorni alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione all’esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La decisione sarà, infine, comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
Gli interessati potranno trasmettere istanza, utilizzando la modulistica presente su questo sito, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefis@pec.interno.it