Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D.lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all' art. 97 comma 1 acquisiscono d'ufficio , tramite la Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).
Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (società).
A tal riguardo, si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all' art. 97 comma 1 del D.lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.
Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1 del D.lgs. 159/2011, debitamente accreditati.
Le richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale saranno restituite.
Modalità di accertamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
I soggetti aventi sede ad Isernia e provincia, indicati dall' art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Isernia alla sezione Banca Dati nazionale unica Antimafia.
Comunicazione Antimafia
(ex art. 87 e seguenti D.lgs. 06/09/2011, n. 159)
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 ( art. 84, co. 2 D.lgs. 159/2011).
Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. 159/2011):
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all' art. 5 del D.lg. 159/2011;
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all' art. 51, comma 3-bisc.p.p.