Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D.lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all' art. 97 comma 1 acquisiscono d'ufficio , tramite la Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (società).

A tal riguardo, si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all' art. 97 comma 1 del D.lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1 del D.lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

Le richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale saranno restituite.

Modalità di accertamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

I soggetti aventi sede ad Isernia e provincia, indicati dall' art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Isernia alla sezione Banca Dati nazionale unica Antimafia.     

Comunicazione Antimafia

(ex art. 87 e seguenti D.lgs. 06/09/2011, n. 159) 

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art.  67 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 ( art. 84, co. 2 D.lgs. 159/2011).

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. 159/2011):

  • provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all' art. 5 del D.lg. 159/2011;
  • condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all' art. 51, comma 3-bisc.p.p.
Chi può fare la richiesta

(art. 83 commi 1 e 2 D.lgs. 159/2011). 

La documentazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D.lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Dove fare la richiesta

(art. 87 comma 2 lett. a) e b)  D.lgs. 159/2011). 

Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

N.B. Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia. 

La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi:

  1. qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e gli esiti delle verifiche diano esito negativo (in caso contrario verrà adottata una comunicazione antimafia interdittiva);
  2. qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.

In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:

  • residenza le persone fisiche;
  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
Quando fare la richesta

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:

  • licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  • concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  • concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria;
  • concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo , nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei; 
  • iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  • attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  • altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  • contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità' europee, per lo svolgimento di attività' imprenditoriali;
  • contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.548.000,00 (iva esclusa);
  • contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 221.000,00 (iva esclusa);
  • contratti relativi ai c.d. servizi sociali di cui all' art. 35 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 all. IX, di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore a 750.000,00 € (iva esclusa);

per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

  • Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.548.000,00;
  • Forniture e servizi: inferiore a € 443.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

È vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi

(art. 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011):

  • in tutti i casi in cui deve essere richiesta l'informazione antimafia;
  • per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
  • per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 194 del Dlgs. N. 50/2016;
  • per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall' art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  • per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  • per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  • per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall' art. 80, comma del D.lgs. n. 50/2016.
Validità

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D.lgs. 159/2011)

I soggetti di cui all'articolo 83 , commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D.lgs. 159/2011).

Autocertificazione

(art. 89 D.lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all' art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti di (vedi modello 1)

  1. contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti;
  2. provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
  3. attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla A. competente;
  4. attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con P.R. 26.4.1992, n. 300 e successive modificazioni (vedi modello autocertificazione comunicazione antimafia).

La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione anche nel caso in cui la Banca dati nazionale unica antimafia non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

Procedimenti di rilascio

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro 30 giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica se gli esiti degli accertamenti siano negativi.

Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all' art. 89 del D.lgs. 159/2011.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 31 Maggio 2024, ore 09:04
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