La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dalla informazione antimafia.

  1. La comunicazione antimafia e l'informazione antimafia
    La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (art. 84, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011).
    L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate (art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011).
  2. Soggetti che devono richiedere la documentazione antimafia e casi nei quali la documentazione medesima deve essere richiesta
    Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, i concessionari di opere pubbliche, i contraenti generali di cui all'art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (art. 83, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 159/2011).
    Non sono ammesse richieste da parte dei soggetti privati interessati.

    La documentazione antimafia non deve essere comunque acquisita:
    a) per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del D.lgs. n. 159/2011;
    b) per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli con funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
    c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
    d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessioni di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
    e) per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011).
  3. Soggetti sottoposti alle verifiche antimafia
    La richiesta della documentazione antimafia comporta verifiche per una pluralità di soggetti, i quali variano a seconda che vengano in considerazione associazioni, imprese individuali, società, nelle loro diverse tipologie, consorzi, società costituite all'estero, società concessionarie di giochi pubblici, annoverando, in particolare, il titolare, il legale rappresentante, i componenti l'organo di amministrazione, tutti o alcuni dei soci, i membri del collegio sindacale, i componenti l'organo di controllo o il revisore di cui all'art. 2477 del Codice civile, i componenti l'organo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il direttore tecnico, nonché, qualora debba essere acquisita l'informazione antimafia, chiunque, maggiorenne e residente in Italia o all'estero, conviva con i soggetti anzidetti (art. 85 del D.lgs. n. 159/2011).


Per i procedimenti relativi alla comunicazione antimafia e alla informazione antimafia si consultino le apposite voci.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 31 Maggio 2024, ore 09:35