Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
- Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.