E’ l'onorificenza che premia altissime benemerenze di eminenti cittadini italiani e stranieri che abbiano assolto una funzione di testimonianza viva e concreta dei valori costituzionali.
L'Ordine al merito della Repubblica italiana è il primo degli Ordini nazionali e comprende, in ordine di importanza, le seguenti classi:
- Cavaliere di Gran Croce;
- Grande Ufficiale;
- Commendatore;
- Ufficiale;
- Cavaliere.
Per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri, al Cavaliere di Gran Croce può essere conferita eccezionalmente la decorazione di "Gran Cordone".
Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine cavalleresco al Merito della Repubblica Italiana.
Chi può fare la richiesta
Possono ottenere le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbiano almeno 35 anni di età, e che abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
Le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana possono essere conferite solo a persone viventi.
Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di tre anni nel grado inferiore ed è, in ogni caso, subordinata alla sussistenza di benemerenze ulteriori, significative e diverse rispetto a quelle che hanno determinato il conferimento dell’onorificenza di classe inferiore.
Documentazione richiesta
Le candidature possono essere redatte in carta libera e devono essere corredate da un dettagliato curriculum vitae del proposto dal quale si evinca l’attività lavorativa svolta, gli incarichi eventualmente ricoperti, l’impegno profuso nel sociale, nel volontariato o in altri ambiti ed ogni utile informazione che possa costituire un titolo di merito.
Cosa fare
In ambito provinciale, le segnalazioni devono essere indirizzate alla Prefettura del luogo di residenza del cittadino che si intende candidare.
Le autocandidature, in linea di principio, non sono ammissibili.
La Prefettura competente avvia l’istruttoria di rito, le cui risultanze sono coperte da riservatezza, dunque non sono soggette ad accesso documentale.
Le segnalazioni per onorificenze a cittadini italiani residenti all'estero o stranieri devono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.
Pervenute le segnalazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso e predispone le proposte da sottoporre alla approvazione del Presidente della Repubblica.
Le concessioni della predetta onorificenza hanno luogo ogni 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, ed ogni 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana, con decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La successiva consegna dei diplomi ha luogo con cerimonia solenne, solitamente svolta in Prefettura.
Riferimenti normativi
- Legge 3 marzo 1951, n.178;
- D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458;
- D.P.R. 31 ottobre 1952;
- D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173.