Nucleo operativo tossicodipendenze

Addetto: Assistente Sociale Adalgisa De Marco
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: II piano
Telefono: 0341/279426 

 

Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.  

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.  

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.  

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.  

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.  

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste  dalla legge (art. 75 comma 6 del D.P.R. 309/90). 

 


A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO 

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti  è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.

Il colloquio ha lo scopo di valutare le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata, nonché eventualmente per formulare l'invito a seguire un programma terapeutico socio-riabilitativo o altro programma educativo - informativo predisposto dal Ser.T. o da struttura privata autorizzata.   

Il soggetto, residente in provincia diversa da quella dove è avvenuto il sequestro della sostanza stupefacente, dovrà sostenere il previsto colloquio presso la Prefettura di residenza. Nel caso di domicilio in altra città potrà fare richiesta scritta al Prefetto del luogo di residenza per effettuare il colloquio presso la Prefettura competente per luogo di domicilio. 


Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza. 

 

Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti 

Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi: 

  1. Nel caso di prima segnalazione , se viene riscontrata particolare tenuità della violazione e ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commettere nuove violazioni, il Prefetto, in luogo della sanzione, e solo per una volta, può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti; 
     
  2. Nel caso di seconda segnalazione, o di prima segnalazione là dove non ricorrano gli elementi di cui sopra , il Prefetto definirà il procedimento con l'applicazione di una delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'art. 75 D.P.R. 309/90 (sospensione/divieto di conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori fino a tre anni, sospensione/divieto di conseguire il passaporto e documenti equipollenti, porto d'armi, da 1 mese a 12 mesi). In questo caso se il soggetto segue il percorso terapeutico e lo conclude con esito positivo , il Prefetto, una volta acquisito il rapporto conclusivo, adotta il provvedimento di revoca della sanzione se questa è ancora in essere.

I predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi, anche l'inserimento presso comunità terapeutiche. 

Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto vengono applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 comma 1.

Il provvedimento con il quale è stata applicata la sanzione amministrativa è trasmesso anche al Questore per i provvedimenti di cui all'art. 75 bis. 

Anche l'eventuale decreto di revoca della sanzione viene trasmesso al Questore, ai fini della revoca dei provvedimenti adottati da detta Autorità. 

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90).   

 

I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.). 
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.  

 

Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti: 

  1. sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
  2. sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

 

Riferimenti normativi 

  • Legge 24/11/81 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127) e successive modifiche ed integrazioni (ivi compresa la Legge n. 94/2009)
  • Decreto 12 luglio 1990 n.186
  • D.P.R. 5 giugno n.171
  • Legge 18 febbraio 1999 n.45
  • Legge 21 febbraio 2006 n. 49
  • Decreto Ministero della Salute 11 aprile 2006
  • Decreto Ministero della Salute 4 agosto 2006

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 4 Gennaio 2024, ore 16:37