VITTIME USURA - VITTIME ESTORSIONE - VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Adelaide Di Maio
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: II° piano
Email dell'ufficio: gabsicurezza.pref_lecco@interno.it 


Telefono: 0341279485 

 


Elargizione a favore delle vittime di estorsioni 

I soggetti danneggiati da attività estorsive possono chiedere di accedere al Fondo di solidarietà istituito in loro favore per ottenere l'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nonché una provvisionale fino al settanta per cento della elargizione medesima, prima della definizione del procedimento per la sua concessione.

 

  1. Chi può chiedere l'elargizione

L'elargizione può essere chiesta:

a) dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero il mancato guadagno relativo all'attività esercitata;

b) dagli appartenenti ad associazioni di solidarietà ai soggetti danneggiati da attività estorsive;

c) da soggetti terzi danneggiati;

d) dai superstiti dei soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

 

  1. Condizioni per la concessione dell'elargizione

L'elargizione è concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi;

c) la vittima non sia sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né sia destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli artt. 67 e 68 del medesimo d. lgs.          n. 159/2011;

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria o di polizia con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

 

  1. Quando può essere chiesta l'elargizione

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive.

Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o della minaccia.

 

  1. Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o da associazioni e organizzazioni, iscritte nell'apposito elenco tenuto a cura del Prefetto, che abbiano tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.

 

  1. Istruttoria e deliberazione della domanda

La domanda è istruita dal Prefetto, che, in particolare, qualora siano in corso le indagini preliminari chiede il parere del Pubblico Ministero competente.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda - termine che, nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, è prorogato di trenta giorni - il Prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, invia un dettagliato rapporto al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il Ministero dell'Interno e presieduto dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Il Comitato anzidetto delibera sulla domanda entro il termine dei trenta giorni successivi, prorogabile di trenta giorni nel caso ritenga di procedere ad ulteriori atti istruttori.

 

  1. Revoca dell'elargizione

La concessione dell'elargizione è revocata in tutto o in parte:

a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte ad attività economiche di tipo imprenditoriale, qualora l'elargizione concessa sia stata erogata in più soluzioni;

b) se sia accertata l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione;

c) se la condizione di cui al precedente punto 2, lettera a) non permane anche nei tre anni successivi alla concessione;

d) se dopo la concessione vengono effettuati, per lo stesso danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo.

Inoltre, se l'elargizione è concessa prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno, il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, entro trenta giorni dal deposito della sentenza medesima, ancorchè non definitiva, procede al riesame della domanda ai fini della eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione assunta. 

 

La presentazione dell'istanza, dal 13 giugno 2016, deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on-line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura collegandosi al seguente indirizzo:

 

Link al portale per le domande di accesso al fondo di solidarietà

 

attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "manuale utente" e nel "manuale multimediale".  

  

Riferimenti normativi: legge 23 febbraio 1999, n. 44; D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60. 

 

Termine fissato per la conclusione del procedimento: 90 giorni, con possibilità di proroga a 150 giorni. 

 

Mezzi di tutela in caso di provvedimento sfavorevole: ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del decreto adottato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, a seguito della deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.


Mezzi di tutela nel caso il procedimento non venga concluso nel termine fissato: richiesta di intervento all'Ispettorato generale di amministrazione del Ministero dell'Interno.

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 4 Gennaio 2024, ore 15:02