VITTIME USURA - VITTIME ESTORSIONE - VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Adelaide Di Maio
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: II° piano
Email dell'ufficio: gabsicurezza.pref_lecco@interno.it 


Telefono: 0341279485 

 

Mutuo a favore delle vittime dell'usura      

 Le vittime del delitto di usura possono chiedere di accedere al Fondo di solidarietà istituito in loro favore per la concessione di un mutuo senza interesse di durata non superiore al decennio, nonché di una provvisionale prima della definizione del procedimento per la concessione medesima. 

 

  1. Chi può chiedere il mutuo e in quale misura esso può essere concesso

Il mutuo può essere chiesto dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risultino parte offesa in un procedimento penale per il delitto di usura.

Il suo importo è commisurato al danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti a all'autore del reato; un importo maggiore può essere erogato quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

 

  1. Condizioni per la concessione del mutuo

Il mutuo è concesso a condizione che la vittima:

a) non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi;

b) non sia sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né sia destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli artt. 67 e 68 del medesimo d. lgs. n. 159/2011;

c) abbia riferito all'autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali è a conoscenza.

Inoltre, il mutuo non può essere concesso:

aa) ai soggetti indagati o imputati o condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli artt. 380 e 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale;

bb) ai soggetti che nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, e in relazione al quale hanno chiesto il mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti;

C.C. ) ai soggetti con condanne penali cui consegua l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero l'incapacità ad esercitare un'attività economica.

 

  1. Quando può essere chiesta il mutuo

La domanda deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto medesimo.

 

  1. Presentazione della domanda

La domanda è presentata dall'interessato al Prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto.

 

  1. Istruttoria e deliberazione della domanda

La domanda è istruita dal Prefetto, che, in particolare, qualora siano in corso le indagini preliminari chiede il parere del Pubblico Ministero competente. Il parere favorevole del medesimo Pubblico Ministero è necessario affinchè il mutuo possa essere concesso durante le indagini preliminari.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione - termine che, nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, è prorogato di trenta giorni - il Prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, invia un dettagliato rapporto al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il Ministero dell'Interno e presieduto dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Il Comitato anzidetto delibera sulla domanda entro il termine dei trenta giorni successivi, prorogabile di trenta giorni nel caso ritenga di procedere ad ulteriori atti istruttori.

 

  1. Revoca del mutuo concesso

La concessione del mutuo e della provvisionale è revocata, con il recupero delle somme già erogate:

a) se le somme erogate non sono utilizzate in conformità al piano di investimento di cui al precedente punto 5, lettera bb);

b) se sopravvengono le condizioni ostative di cui al precedente punto 2, lettere b), aa), bb), C.C. ).

Inoltre, se il mutuo è concesso prima della sentenza relativa al delitto di usura, il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, entro trenta giorni dal deposito della sentenza medesima, ancorchè non definitiva, procede al riesame della domanda ai fini della eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione assunta.

 

La presentazione dell'istanza, dal 13 giugno 2016, deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on-line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura collegandosi al seguente indirizzo:

 

Link al portale per le domande di accesso al fondo di solidarietà

 

attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "manuale utente" e nel "manuale multimediale".

 

 

Riferimenti normativi: legge 7 marzo 1996, n. 108; D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60.

 

Termine fissato per la conclusione del procedimento: 90 giorni, con possibilità di proroga a 150 giorni.

 

Mezzi di tutela in caso di provvedimento sfavorevole: ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del decreto adottato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, a seguito della deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

 

Mezzi di tutela nel caso il procedimento non venga concluso nel termine fissato: richiesta di intervento all'Ispettorato generale di amministrazione del Ministero dell'Interno.

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 4 Gennaio 2024, ore 14:56