E' istituito presso questa Prefettura l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list). L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'.

QUANDO PRESENTARE L'ISTANZA

La richiesta di iscrizione nell'elenco suindicato può essere presentata solo per i sottoelencati settori di attivita' individuati dall'art. 1, comma 53, L. 190/2012:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53 potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 190/2012.


PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

La richiesta, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, deve essere presentata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante per le imprese organizzate in forma di società, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura della provincia in cui ha sede l'impresa richiedente. Nell'istanza deve essere specificato il settore o i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione. (art. 3 D.P.C.M. del 18.04.2013).

Le istanze dovranno essere inviate alla casella P.E.C. dell'ufficio antimafia: protocollo.preflo@pec.interno.it.

L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (art. 2, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013).

Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione l'impresa comunica alla Prefettura competente l'interesse a permanere nell'elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è iscritta. (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013 - Modello 5).
Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'informazione non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO

L'impresa iscritta nell'elenco suindicato comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica.

Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

DITTE "IN AGGIORNAMENTO"

Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco entro trenta giorni dalla scadenza dell'iscrizione nella White List, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011. Qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "In aggiornamento" , come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.



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Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Giugno 2024, ore 15:58