Cartella esattoriale

RUOLI ESATTORIALI (ESECUZIONE COATTIVA DELLE SANZIONI)

Quando il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria (verbale di violazione del Codice della Strada, ordinanza-ingiunzione della Prefettura) diventa definitivo, ed il trasgressore non ha provveduto a pagare, la sanzione viene iscritta a ruolo. Il relativo importo si riscuote quindi coattivamente, con le procedure previste per le esazioni fiscali.

La Prefettura è competente a predisporre i ruoli per la riscossione coattiva in caso di mancato o errato pagamento di somme dovute in forza di ordinanze emesse dalla stessa Prefettura, oppure di verbali di organi di Forze di polizia statali per contestazione di illeciti amministrativi.

Oltre che in caso di mancato pagamento, l'iscrizione a ruolo può essere disposta:

  • se l'organo amministrativo non ha avuto notizia dell'avvenuto pagamento;
  • se il pagamento è stato effettuato in misura inferiore a quanto prescritto;
  • se il pagamento in misura ridotta è avvenuto oltre il termine di sessanta giorni.

Successivamente all'iscrizione a ruolo, l'Agenzia delle Entrate della provincia di residenza del debitore notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

In caso di verbali di sanzioni amministrative elevati nei confronti di conducente e proprietario del veicolo, vengono emesse due cartelle di pari importo, uno a carico del conducente ed una a carico del proprietario. Il pagamento effettuato da uno dei due non estingue la cartella dell'altro.

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale, se ritengono l'emissione della stessa illegittima, possono chiedere l'annullamento alla stessa autorità indicata nella cartella come "ente impositore" o presentare ricorso giurisdizionale (Giudice di pace o tribunale) entro 30 giorni dalla notifica della cartella.

ISTANZA DI SGRAVIO

Nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, è possibile chiedere lo sgravio della stessa all'Amministrazione che ha disposto l'iscrizione a ruolo, facendo valere eventuali vizi della procedura (vizi di notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione, prescrizione se la cartella è stata notificata oltre 5 anni dalla notifica del provvedimento base, avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria).

Il cittadino può presentare alla Prefettura richiesta di sgravio per le sanzioni iscritte a ruolo derivanti da:

  • ordinanze emesse dalla stessa Prefettura;
  • verbali di organi di Forze di polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).

La richiesta deve essere corredata da:

  • copia integrale della cartella esattoriale;
  • documentazione provante l'avvenuto pagamento.

In caso di morte del trasgressore , la richiesta può essere formulata dagli eredi.

Se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale, il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata.

E' opportuno ricordare che per i ricorsi giurisdizionali, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione all'opposizione a cartelle esattoriali, emesse per sanzioni amministrative, ha individuato una pluralità di tutele, e precisamente:

  1. l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge 689/81
  2. l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c (ad esempio in caso di pagamento della sanzione o prescrizione)
  3. l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (in caso di vizi formali nella cartella).

In particolare, l'opposizione ai sensi della legge di depenalizzazione (L. 689/81 ) di fronte al Giudice di pace è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento delle violazioni del Codice della Strada. In altri termini il giudice di pace non potrà entrare nel merito della violazione contestata ma solo accertare la correttezza della notifica del verbale o dell'ordinanza.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Parallelamente alla richiesta di sgravio, i cittadini che hanno ricevuto comunicazione di iscrizione a ruolo e che siano in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento possono chiedere entro sessanta giorni la sospensione della riscossione all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modulo SL1.

In caso di verbali di sanzioni amministrative elevati nei confronti di conducente e proprietario e conseguente emissione di due cartelle di pagamento, la richiesta di sospensione di una cartella non sospende automaticamente anche l'altra.

La richiesta di sospensione dovrà essere sostenuta da idonea documentazione:

  • cartella di pagamento e/o altro atto della procedura cautelare ed esecutiva per il quale si intende chiedere la sospensione;
  • documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (es. copia del pagamento, sospensione giudiziale o amministrativa, sentenza favorevole, ecc.).

Per scaricare e compilare il modulo SL1 i cittadini potranno:

  • visitare il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • in alto sulla sinistra, cliccare sulla sezione "Cittadini";
  • dal menù a tendina, cliccare sulla quarta voce "Sospensione";
  • sulla destra, cliccare sulla voce "Modulistica" per ottenere il modello SL1 in formato .pdf.

La domanda potrà essere inoltrata:

Organizzazione Ufficio

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Gavotti
Addetto: dott.ssa Antonella Monticone - Sig. Massimiliano Frangioni 
Ricevimento: Suappuntamento 
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Aranci n. 35 - secondo piano 
Email dell'ufficio: protocollo.prefms@pec.interno.it

Telefono: 0585/891477

Riferimenti normativi
  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
  • Legge 24.11.1981, n. 689.
Ultimo aggiornamento
Martedì 23 Aprile 2024, ore 11:06