Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in pari data con cui sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ai sensi dell’art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio - 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
- Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione.
- Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale.
- Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto dì lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.
- Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione.
- Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.
Al riguardo, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione dei procedimenti referendari, con particolare riferimento a quelli decorrenti dalla data di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.D.P.R. di indizione dei referendum.
A) PARITÀ DI ACCESSO Al MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».
C) TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM
Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La già menzionata normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa
In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 4, della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Allo scopo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha predisposto l'allegato modello predisposto, che potrà, comunque, essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i Consolati, oppure in via informatica sul sito dell'Ufficio consolare di riferimento e sul sito www.esteri.it.
IL CAPO DI GABINETTO
(Diego Del Punta)