Licenza per il trasporto di esplosivi
Licenza per il trasporto di esplosivi di I, II, III, IV e V categoria (ai sensi dell'art. 93 Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940) e di II - III categoria, ai sensi della circolare ministeriale nr. 10.245.12982(40) del 02/02/1983.
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) e deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 52 del T.U.L.P.S. mediante un esame da sostenere presso la Commissione tecnica territoriale in materia di esplosivi.
Procedura informatizzata acquisizione delle istanze di rilascio licenze per trasporto esplosivi
Le istanze, corredate degli allegati richiesti dalla legge, dovranno essere inoltrate a sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e fatto salvo quanto previsto in tema di identificazione digitale dal successivo art. 65 comma 1 e 2 esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefms@pec.interno.it