Rilascio della licenza di cui all'art. 28 T.U.L.P.S.
Sono sottoposte al rilascio della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 28 del T.U.L.P.S., che ha validità biennale, le attività di:
- fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita delle armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento delle Forze Armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentire le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte;
- fabbricazione, raccolta, importazione e esportazione, detenzione e vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia;
- fabbricazione e detenzione di uniformi e accessori, dei documenti di riconoscimento e dei contrassegni di identificazione in uso alle Forze di polizia e ai Corpi e servizi di polizia municipale;
- detenzione ai fini di riparazione dei mezzi in uso alle Forze Armate, alle Forze di polizia e ai Corpi e servizi di polizia municipale.
Ai fini del rilascio della suddetta licenza, occorre presentare istanza in bollo al Prefetto della provincia ove sono ubicati i locali sede dell'attività, con allegata la seguente documentazione:
- copia dell'atto costitutivo della società e dichiarazione sulla composizione della compagine societaria con esatta indicazione dei dati anagrafici e residenza dei singoli soci;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sottoscritta dal richiedente e non soggetta ad autentica, corredata da fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, attestante le generalità complete del legale rappresentante e dell'institore o del procuratore speciale eventualmente responsabile del ramo d'impresa impegnato nelle lavorazioni in relazione alle quali viene chiesto il rilascio o rinnovo della licenza attestante anche:
- l'iscrizione al Registro delle imprese e che la stessa non sia stata cancellata;
- l'assoggettamento o meno a procedure di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo eventualmente in corso;
- l'avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi, con l'indicazione del Comando del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che l'ha rilasciato, la data di concessione e della relativa segnatura di protocollo e l'eventuale rinnovo periodico di conformità antincendio oppure apposita dichiarazione di non essere soggetto ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011;
- in relazione ai locali sede dell'attività:
- licenza e/o concessione edilizia;
- certificato di destinazione d'uso o visura catastale
- planimetria dei locali
- copia del titolo in forza del quale si dispone dei locali (titolo di proprietà o contratto di locazione registrato in corso di validità);
- visura della Camera di Commercio;
- elenco analitico del materiale da autorizzare nel biennio di validità della licenza, con l'indicazione della specie e del quantitativo;
- eventuali misure di sicurezza (es. sistemi di videosorveglianza, allarmi, vigilanza privata, grate o cancelli anti intrusione).
Il richiedente, nella fattispecie delle armi, a dimostrazione della capacità tecnica, dovrà presentare il certificato di idoneità alla costruzione, riparazione, deposito e vendita di armi da guerra e parti di esse, ai sensi dell'art.8 della Legge n.110/75.
Per il rinnovo della licenza art.28 T.U.L.P.S., laddove sia i locali sede dell'attività che la società, non abbiano subito variazioni, occorre presentare:
- Istanza in bollo, i documenti di cui ai punti 2, 4, 5.