Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione di un verbale redatto per una o più violazioni del Codice della Strada, è possibile presentare una richiesta di ammissione al beneficio del pagamento rateale della sanzione, a condizione che l'importo totale del verbale superi €200,00.
L'istanza di rateazione può essere depositata o inviata alla Prefettura di Milano tramite P.E.C. (all'indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it , indicando nell'oggetto della mail la dicitura "ISTANZA RATEAZIONE CDS") o raccomandata a/r, ma solo nel caso di violazioni del Codice della Strada commesse nel territorio provinciale di Milano, e solo se l'accertamento è stato effettuato da un organo di polizia statale, come la Polizia Stradale, i Carabinieri o la Guardia di Finanza. Pertanto, non è possibile richiedere la rateazione per violazioni constatate dalla Polizia Locale.
La richiesta di rateazione non è ammissibile se il reddito imponibile familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come risultante dall'ultima dichiarazione, supera l'importo di €10.628,16, aumentato di €1.032,91 per ciascun familiare convivente con il richiedente.
L'istanza deve essere necessariamente accompagnata da:
- Dichiarazione I.S.E.E., che può essere ottenuta gratuitamente presso un CAF (Centro Assistenza Fiscale), e deve essere timbrata e firmata dal CAF; l'attestazione non riportante timbro e firma del CAF non sarà ritenuta valida ai fini dell'istanza presentata.
- Copia del verbale di contestazione.
- Copia di un documento di identità in corso di validità.
La mancanza di uno o più documenti richiesti, comporterà il rigetto dell’istanza.
Si noti che l'istanza di rateazione comporta la rinuncia a qualsiasi azione di ricorso presso il Prefetto o il Giudice di Pace contro il verbale di contestazione e implica l'applicazione degli interessi legali previsti dalla legge.
Per ciascun verbale con un importo superiore a €200,00, è necessario compilare una richiesta di rateazione separata.
In caso di sequestro del veicolo per la violazione dell'art. 193 del Codice della Strada, nel caso in cui il proprietario non provveda al ritiro presso un luogo privato non soggetto a pubblico passaggio, fermo restando la possibilità di vendita del veicolo dopo 5 giorni dalla pubblicazione sul sito della Prefettura di Milano, l'organo accertatore non procederà alla restituzione del veicolo fino al pagamento integrale della sanzione, ossia fino all'ultima rata prevista.
Nel caso di accettazione della richiesta di rateazione, il pagamento verrà suddiviso in un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera €2.000, in un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera €5.000, e in un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera €5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a €100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Se l'istanza viene respinta, il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro 30 giorni. Il provvedimento di accettazione o di rigetto della richiesta di rateazione verrà emesso entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine, l'istanza si considererà respinta, e il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni.