Il fenomeno dell'usura viene contrastato con l'istituzione di due fondi: di prevenzione e di solidarietà
Vittime usura

Il fenomeno dell'usura viene contrastato con l'istituzione di due fondi: di prevenzione e di solidarietà
VITTIME DI USURA

Competenza dell'Ufficio: Area I Staff 1 Ordine e Sicurezza Pubblica
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza del Plebiscito, 3° Piano, scala A, stanze nr. 305
Si riceve previo appuntamento da richiedere tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica   E-mail claudio.salvia@interno.it 
Responsabile procedimento:  Dr.ssa Adriana Salvina Annunziata D'Angiò- Vice Prefetto Aggiunto
P.E.C.    protocollo.prefna@pec.interno.it     
E-mail:     adrianasalvinaannunziata.dangio@interno.it
Addetto:
Dott. Claudio Salvia - Funzionario Amministrativo (stanza 305)
Telefono: 0817943667
P.E.C.   protocollo.prefna@pec.interno.it    

Per combattere efficacemente il fenomeno usuraio, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà.
Il Fondo di prevenzione , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori,) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un apposito elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Fondo di solidarietà, istituito presso il Ministero dell'Interno offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale attraverso l'elargizione di un mutuo senza interessi da restituire entro dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.
Chi può fare la richiesta
la persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.
Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:
-esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;
-essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale;
- non essere condannato, imputato o indagato per il reato d'usura;
- non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero essere stato proposto per dette misure.
La concessione del mutuo è deliberata dal Comitato di solidarietà , istituito presso il Ministero dell'Interno, con decreto commissariale.
Come presentare la domanda
La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto,  nel termine di 24 mesi dalla data della denuncia o dalla data in cui la persona offesa ha avuto notizia dell'inizio delle indagini.
La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale internet - "SANA antiracket ed antiusura" (attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 22) per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura.
Il portale è raggiungibile collegandosi al seguente indirizzo:
https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php  attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione delle domande contenute nel "Manuale multimediale".
La domanda deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo entro un termine massimo di dieci anni.
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione o la proroga - fino a un massimo di 24 mesi:
-dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
-dei termini di prescrizione e decadenza nonché per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari;
-dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali.
Ai suddetti fini è necessario che il termine da sospendere o prorogare ricada entro un anno dalla data dell'evento lesivo. L'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 20 L.44/99 deve essere inoltrata all'Autorità Giudiziaria titolare del procedimento penale - competente al rilascio del provvedimento di sospensione - per il tramite della Prefettura di competenza, allegando idonea documentazione attestante le procedure esecutive di cui si chiede la sospensione.
Documentazione richiesta:
le modalità di compilazione della domanda e la documentazione da allegare sono indicate nella piattaforma informatica SANA, seguendo le istruzioni del Manuale utente.
Per chiarimenti si può contattare l'Ufficio Area I Staff 1 della Prefettura ai recapiti sopra indicati.
Il Comitato di solidarietà procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:
-se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
-se le somme erogate a titolo di mutuo non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
- se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.
Per ulteriori approfondimenti consultare il sito del Ministero dell'Interno - Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Riferimenti normativi:
Legge n.108/1996
D.P.R. n. 455/1999
Legge n. 44/1999
D.P.R. n. 60/2014
Legge n. 132/2018
 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 10:58