Addetti ai servizi di controllo

In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.La permanenza dei requisiti viene verificata ogni due anni.Nell'espletamento dell'attività non si possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.L'iscrizione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi nell'elenco prefettizio di cui al d.m. 06/10/2009 può essere richiesta dai:

  • titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L.L.P.S.
  • gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo

L'istanza in bollo da 16.00 per ogni singolo operatore, di età non inferiore ai 18 anni, deve essere indirizzata alla Prefettura territorialmente competente, sia per l'iscrizione che per il rinnovo biennale e dovrà contenere i dati di seguito specificati:

  • dati anagrafici personali (data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale) del gestore/titolare dell'istituto autorizzato ex art. 134 T.U.L.L.P.S. con allegata copia del documento di identità del gestore/titolare;
  • dati relativi alla società di gestione o all'istituto autorizzato (denominazione, sede legale ed eventuali sedi secondarie, numero di partita IVA), con l'indicazione dei dati relativi ai locali (denominazione, sede) presso i quali si intende impiegare l'addetto ai servizi di controllo. 

 

Iscrizione

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti (fotocopie leggibili fronte/retro):

  • per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto);
  • per il cittadino non comunitario (extra UE): copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno);
  • copia del codice fiscale;
  • copia dell'attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 del citato 06/10/2009
  • certificato medico, in originale, rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. con l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici);
  • dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dall'operatore, attestante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di cui al d.m. 6/10/2009;
  • copia del titolo di studio richiesto (diploma di scuola media inferiore): i cittadini italiani possono autocertificare il titolo di studio conseguito; i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, devono presentare una dichiarazione di valore, in originale, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare che attesti il livello di scolarizzazione.

 

Rinnovo

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  • per il cittadino non comunitario (extra UE) copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno);
  • certificato medico, in originale rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. contenente l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici);
  • dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dall'operatore, attestante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di cui al d.m. 6/10/2009.

 

Comunicazione per l'impiego di operatori già autorizzati

I gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché i titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L.L.P.S. allo svolgimento di servizi di sicurezza che intendono avvalersi della collaborazione di personale già iscritto nell'elenco prefettizio, a seguito di istanza di altro istituto o gestore, devono effettuare la comunicazione dichiarando di volersi avvalere di personale già iscritto.

 

Avvertenza

L'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi verrà revisionato ogni due anni.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sull'onere di presentare l'istanza di rinnovo con un congruo anticipo prima della scadenza biennale, calcolata dalla data di iscrizione nell'elenco prefettizio. Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco prefettizio provinciale ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo. 

 

Riferimenti normativi:  

Legge 15/07/2009, n° 94.

d.m. 6 ottobre 2009.

d.m. 30 giugno 2011.

d.m. 15 giugno 2012

 

Ufficio competente Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Riferimenti Dirigente, addetti, orari di apertura

 

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 16:53