Droga

In Italia la detenzione di sostanza stupefacente, a qualsiasi titolo (uso personale o spaccio) è vietata e regolamentata dal D.P.R. 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e succ. modifiche L. 16.05.2014 n. 79.
La detenzione per uso personale di stupefacenti comporta la segnalazione al Prefetto della provincia del luogo di residenza del trasgressore e l'attivazione del procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall'ex art. 75 del richiamato D.P.R. e ss.mm.
Per tale procedimento il Prefetto è assistito da Funzionari Assistenti Sociali e da personale amministrativo dell'Ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) costituito presso ogni Prefettura - U.T.G.- 
Il servizio si occupa di tutte le persone, residenti sul territorio provinciale, che vengano trovate in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso personale.
 

Accertamento dell'illecito amministrativo per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Le Forze dell'Ordine al momento del controllo stabiliscono, in base alle circostanze ed al quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, se questa è destinata:

  • alla cessione a terzi, in tal caso si configura un reato e la persona viene denunciata, perseguita penalmente e condannata per violazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/90;
  • all'uso personale, in tal caso si configura un illecito di tipo amministrativo e la persona viene segnalata al Prefetto della Provincia di residenza per l'attivazione del procedimento amministrativo-sanzionatorio previsto dall'art. 75 del citato D.P.R.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Le Forze dell'Ordine, ricevuti gli esami tossicologici ed accertato che si tratta di illecito amministrativo, redigono un apposito verbale "di contestazione" che viene notificato al segnalato; una copia di tale verbale viene trasmessa al Prefetto per l'avvio del procedimento.
Se si tratta di minorenne, tutti gli atti devono essere obbligatoriamente notificati agli esercenti la potestà genitoriale.
Entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dei verbali, il trasgressore può inviare al Prefetto degli scritti difensivi e chiedere un'audizione (di essere sentito personalmente), ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, al fine di spiegare le ragioni della violazione.
Se al momento del fermo il controllato ha la "diretta ed immediata disponibilità" di veicoli a motore, (quindi, anche nel caso in cui non stia guidando ed il mezzo è parcheggiato) le Forze dell'Ordine gli ritirano la patente di guida per un periodo di trenta giorni e la trasmettono all'Ufficio NOT.
Allo scadere del periodo il documento può essere ritirato dal titolare o da un delegato, purché munito di delega e della fotocopia del documento d'identità del delegante, nei giorni e nelle ore di apertura dell'Ufficio al pubblico. 
Nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo sempre per trenta giorni.
 
ATTENZIONE : Si potrà rientrare in possesso della patente - ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 75 del Testo Aggiornato del D.P.R. 309/90 - dal 31° giorno in poi, a partire dalla data dell'effettivo ritiro del documento, recandosi presso: Ufficio N.O.T. - via Beatrice D'Arborea escluso il sabato e festivi.
 
Il Prefetto, avvalendosi del personale del NOT e valutata la fondatezza dell'accertamento, avvia il procedimento ed entro quaranta giorni (termine "ordinatorio" e non "perentorio") convoca il trasgressore per un colloquio al fine di valutare quali sanzioni amministrative applicare.
 
Il colloquio in Prefettura.

Il colloquio viene svolto da un Funzionario assistente sociale dell'Ufficio NOT, con delega del Prefetto il quale, avvalendosi della propria esperienza professionale, accerta le ragioni della violazione ai fini di decidere l'esito del procedimento e le eventuali sanzioni da applicare.
La presentazione al colloquio è una scelta discrezionale e non un obbligo, tuttavia in caso di mancata presentazione al convocato vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa.
In caso di impedimento, serio e documentato, l'interessato può telefonare all'Ufficio NOT per chiedere di spostare la data del colloquio. Alla telefonata deve necessariamente seguire una richiesta scritta, trasmessa per posta o per e-mail, con la documentazione attestante i motivi della richiesta di rinvio.
Se per ragioni di lavoro o altro, il convocato è domiciliato presso un'altra provincia può chiedere, con istanza scritta e corredata dalla copia del documento d'identità, di sostenere il colloquio presso la provincia ove è domiciliato.
In tal caso, deve aspettare di essere nuovamente convocato dalla Prefettura della Provincia ove elegge domicilio.
 
Come si può evitare che arrivino le comunicazioni a casa.

Per le comunicazioni della Prefettura:

  1. al momento del fermo, quando le Forze dell'Ordine redigono il verbale di accertamento, si può dichiarare di voler eleggere domicilio presso un altro indirizzo che deve essere specificato;
  2. successivamente, si può comunicare l'indirizzo dove si vuole che arrivino le comunicazioni, inviando all'Ufficio NOT una richiesta scritta, in carta semplice.

Per le comunicazioni dell'Organo accertatore:
Per le modalità di notifica delle analisi quali-quantitative dello stupefacente e del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, bisogna informarsi presso le Forze dell'Ordine che ha proceduto al controllo ed alla segnalazione.
 
Quali provvedimenti possono essere adottati a seguito del colloquio.

Una volta effettuato il colloquio, il procedimento amministrativo si conclude con un decreto del Prefetto che potrà definirlo, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90, con:
l'invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti (cosiddetta "ammonizione" che può essere applicata solo in caso di prima violazione, per fatti di lieve entità e se dal colloquio, emergono elementi tali da far presumere che l'interessato possa per il futuro "astenersi" dall'usare sostanze stupefacenti);
oppure l'applicazione delle sanzioni amministrative.
In sede di colloquio in Prefettura, l'interessato può chiedere di sottoporsi a programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il Servizio Pubblico per le Dipendenze della A.S.L.. In tal caso, il Prefetto emette apposita ordinanza con cui applica le sanzioni previste e, contestualmente, invita l'interessato a seguire il suddetto programma.
La positiva conclusione del programma terapeutico comporta l'immediata revoca delle sanzioni applicate dal Prefetto e la non applicazione, da parte del Questore, delle misure di sicurezza previste dall'art. 75/bis.
 
Le sanzioni amministrative: quali sono e in che cosa consistono.

Con l'entrata in vigore della legge 16.05.2014 n. 79 di conversione del D.L. 20 marzo 2014 n. 36, il Governo, intervenendo sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, ha sanato molti dei problemi interpretativi determinate dalla recente Sentenza della Corte Costituzionale (sent. 12-25 febbraio 2014 n. 32), con cui si dichiarava l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost. (violazione delle regole di conversione dei decreti legge) della legge c.d. "Fini-Giovanardi". La più importante innovazione dal punto di vista amministrativo è l'abolizione della parificazione tra droghe "leggere" e droghe "pesanti".
Infatti, l'art. 75 del D.P.R. 309/90 prevede per ....."Chiunque per farne uso personale illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto alle sanzioni ammnistrative sotto indicate".
Sospensione o divieto di conseguire, per un periodo che va da 2 mesi a 1 anno (se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella I e III "cosiddette pesanti") e da 1 mese a tre mesi (se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella II e IV "cosiddette leggere") del:

  • passaporto e di altro documento equipollente;
  • licenza di porto d'armi;
  • permesso di soggiorno per motivi di turismo, per i cittadini extracomunitari;
  • patente di guida.

Rimane tuttora in vigore per i sequestri di sostanza stupefacente effettuati dopo l' 8 agosto 2009 che la patente di guida può essere sospesa fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi della Legge 94 del 15/7/2009.
L'interessato sarà, altresì,  segnalato ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 309/90 al Ser.D. di residenza o domicilio, che lo contatterà per offrirgli eventuale aiuto.
 
Ricorsi

  • entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione e delle analisi, produrre e trasmettere documenti e scritti difensivi al Prefetto e chiedere un'audizione, ai sensi dell'art. 18, L. 689/81;
  • entro dieci giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di convocazione, presentare "opposizione" al Giudice di Pace;
  • entro trenta giorni fare opposizione al Decreto con il quale il Prefetto, a conclusione del procedimento, ritiene eventualmente di applicare una sanzione.

 

Oltre alle sanzioni previste dall'art. 75 cosa altro succede? 

Copia del decreto con cui vengono irrogate le sanzioni della sospensione dei documenti, viene trasmessa al Questore per l'eventuale applicazione dei "Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica", previsti dall'art. 75/bis.
Il Questore, ai sensi del succitato articolo, può decidere di applicare, se il segnalato è già stato condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalla legge sulle Tossicodipendenze o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure è stato sanzionato per violazione dell'art. 75 o se è destinatario di una misura di prevenzione o di sicurezza, nei confronti dello stesso una o più delle seguenti misure, per la durata massima di 2 anni:

  • obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale Ufficio di Polizia di Stato o presso il Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente;
  • obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata;
  • divieto di frequentare determinati locali pubblici;
  • divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
  • obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
  • divieto di condurre veicoli a motore.

Per i sequestri di sostanza stupefacente effettuati dopo l' 8 agosto 2009 il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore può essere applicato fino ad un massimo di quarantotto mesi, ai sensi della Legge 94 del 15/7/2009.

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24/11/81 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
  • Decreto 12 luglio 1990 n.186
  • D.P.R. 5 giugno n.171
  • Legge 18 febbraio 1999 n.45

 

 

Ufficio competente Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto D'Asilo
Riferimenti Dirigente, addetti, orario di servizio

 

 

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Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 16:28