Novità procedurali
Numero di istanze
Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro.
Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24 bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
Settori interessati
È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all’art. 6, comma 1 e all’art. 7, comma 1 del citato D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per il settore dell’assistenza familiare.
Verifica preventiva presso il Centro per l’Impiego
La preventiva verifica presso il Centro per l’impiego competente (da esperire utilizzando l’apposito modulo allegato predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo Centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero (art. 22, comma 2-bis T.U.I.).
Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9 comma 5 lett. c D.P.C.M. 27.09.2023), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.
Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione (si veda il modulo qui allegato)) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali.
Asseverazione
Per tutti i settori, in base all’articolo 24 bis T.U.I., è necessario acquisire l'asseverazione con cui viene certificato il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.
L’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 24-bis comma 3 T.U.I. con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.
L’adesione al Protocollo consente inoltre di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Domicilio digitale
Ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 145/2024, è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:
- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche)
La registrazione della pec nelle predette banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).