Oggetto
Determina a contrarre per MSNA prot. n. 20080 del 08.04.2025
Tipologia del bando
Servizi
Categoria del bando
Determine

PREMESSO che in data 31/03/2025, scadrà la convenzione stipulata per lo svolgimento del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) per un totale di 24 posti di accoglienza;

CONSIDERATO che è in corso di definizione da parte del Ministero dell’Interno di un capitolato per la gestione di centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati;

VALUTATO che il fabbisogno di posti per l’accoglienza di MSNA, seppur non quantificabile a priori in termini certi, stante la caratteristica progressiva e non programmata dei flussi migratori di minori non accompagnati e delle relative assegnazioni a questa provincia può essere attendibilmente stimato in complessivi 50 posti destinati in via esclusiva all’accoglienza di MSNA, in attesa di essere collocati nel circuito di accoglienza SAI;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, emesso ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", con il quale sono fissate le modalità di accoglienza, gli standard strutturali ed i servizi da erogare nelle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati;

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47 con la quale sono state introdotte una serie di modifiche alla normativa vigente con la finalità di definire una disciplina unitaria organica, uniformare il sistema dell’accoglienza e favorire il miglioramento delle condizioni di permanenza sul territorio italiano dando sostenibilità al progetto migratorio e contribuendo alla loro inclusione nel tessuto sociale;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Liberta Civili e l'Immigrazione, n. 21381 del 12 ottobre 2020, con la quale sono indicate le modalità operative circa la realizzazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati ai sensi del comma 3 bis dell’art. 19 d.lgs. 142/2015, il quale prevede l’individuazione o l'attivazione, da parte del Prefetto, di strutture ricettive temporanee (con capienza massima di 50 posti) esclusivamente dedicate all’accoglienza di minori non accompagnati di età non inferiore ai 14 per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del predetto art. 19;

PRESO ATTO del vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei MSNA (trasmesso con nota ministeriale n. 7987 del 22 marzo 2021), nel quale sono riportate le procedure di presa in carico del minore e di regolarizzazione ed integrazione dello stesso;

VISTE le ulteriori circolari ministeriali del Dipartimento per le Liberta Civili e l'Immigrazione con le quali le Prefetture sono state invitate ad attivare, ad integrazione e supporto della rete SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione), le strutture temporanee di accoglienza per MSNA previste dall’art. 19 comma 3 bis d.lgs. 142/2015 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA, in particolare, la circolare ministeriale del 3 marzo 2023 con la quale il Ministro dell’Interno, considerati il costante aumento del numero di MSNA che necessitano di immediate misure di tutela e il sovraffollamento delle strutture del SAI, evidenzia la necessità di una diffusa applicazione dell’art. 19 comma 3 bis d.lgs. 142/2015 da parte delle Prefetture, “per evitare un sovraccarico di presenza in alcune aree geografiche, con le connesse difficoltà operative e gestionali, spesso registrate dai Comuni, oltre che con le possibili criticità sotto il diverso e parallelo profilo dell’ordinato svolgimento della vita delle comunità”;

DATO ATTO che, come da circolari del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione n. 16153 del 19 maggio 2022 e n. 42833 del 14 novembre 2022, l’importo da porre a base d’asta per i servizi in argomento è fissato in (massimo) complessivi 60 euro pro-die pro-capite, inclusa IVA se dovuta;

DATO ATTO che i servizi oggetto della presente determina rientrano nei cosiddetti servizi sociali elencati all’Allegato XIV alla direttiva 2014/24 UE del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice Appalti, per i quali l’art. 14, comma 1, lett. d) del medesimo Codice fissa la soglia di rilevanza comunitaria in euro 750.000,00; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che reca disposizioni in ordine all’affidamento diretto ovvero mediante procedure negoziata dei servizi sotto la soglia di rilievo europeo;

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 14813 del 14/03/2025, con il quale è stato dato avvio ad una “Indagine di mercato volta alla stipula di convenzioni con più soggetti economici per assicurare i servizi di prima accoglienza ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) nella provincia di Pesaro e Urbino” pubblicata sul sito istituzionale di questa Prefettura;

PRESO ATTO che ha aderito al predetto avviso pubblico, manifestando il proprio interesse allo svolgimento del servizio, solo la Società Cooperativa Sociale “IL SORRISO”, CF/PI 02634890418,con sede legale in Colli al Metauro, Via Europa 8, pec: ilsorrisocooperativaonlus@pec.it, peraltro già affidataria del servizio in questione fino a tutto il 31/03/2025;

PRESO ATTO che la suddetta Società Cooperativa Sociale si è resa disponibile a svolgere il servizio di accoglienza MSNA presso la struttura ubicata nel Comune di Urbania – località Battaglia per un numero di 24 posti di accoglienza destinati in via esclusiva a MSNA, in continuità con il servizio già svolto fino a tutto il 31/03/2025;

PRESO ATTO, altresì, che nessun altro operatore economico ha manifestato il proprio interesse allo svolgimento del servizio; 

CONSIDERATO chel’attuale carenza di strutture ricettive temporanee da destinare in via esclusiva ai MSNA, genera una situazione di grave criticità e il rischio di non garantire pienamente le misure di tutela previste dall’art. 19, comma 3-bis, del D.Lgs 142/2015 e dal citato Decreto Interministeriale 1° settembre 2016 per tali soggetti vulnerabili;

VISTI gli esiti della procedura di “trattativa diretta” nr. 5230676 avviata sul portale MEPA con la società sopra specificata avente per oggetto “Servizio di prima accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati presso la struttura ricettiva temporanea ubicata nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino - Urbania loc. Battaglia - periodo dal 1°aprile 2025 al 30 giugno 2025”, secondo cui la predetta Società Cooperativa Sociale “IL SORRISO”, CF/PI 02634890418, con sede legale in Colli al Metauro, Via Europa 8 ha proposto l’esecuzione del servizio, nel rispetto del capitolato e dei relativi allegati predisposti da questa Prefettura, alle seguenti condizioni economiche: prezzo pro capite pro die euro 54,67 oltre IVA al 5% ed euro 2,50 al giorno a titolo di poket money e euro 5,00 una tantum per scheda telefonica, se effettivamente consegnati, per un totale complessivo massimo per il periodo dal 1.04/2025 al 30/06/2025 di euro 125.034,00 oltre IVA al 5%, da applicarsi solo sul corrispettivo pro capite pro die;

CONSIDERATO che, tenuto conto del valore complessivo del contratto, è possibile procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023; 

RITENUTO che l’offerta proposta risulta adeguata a soddisfare le finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione richiesta;

CONSIDERATO che nel caso di specie non è possibile rispettare il principio della rotazione di cui all’art. 49 del D.Lvo 36/2023 poiché, in relazione alla struttura del mercato, non vi sono altri operatori economici disponibili ad assicurare la prestazione in parola ed una interruzione della stessa nongarantirebbe l’attuazione delle misure di tutela previste dall’art. 19, comma 3-bis, del D.Lgs 142/2015 per tali soggetti vulnerabili;

RITENUTO per quanto sopra specificato di  poter affidare alla Società Cooperativa Sociale “IL SORRISO”, CF/PI 02634890418, con sede legale in Colli al Metauro, Via Europa 8, pec: ilsorrisocooperativaonlus@pec.it il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) da svolgersi presso la struttura ubicata nel Comune di Urbania – località Battaglia per un numero di 24 posti di accoglienza destinati in via esclusiva a MSNA al prezzo pro capite pro die euro 54,67 oltre IVA al 5% ed euro 2,50 al giorno a titolo di poket money e euro 5,00 una tantum per scheda telefonica, se effettivamente consegnati, per un totale complessivo massimo per il periodo dal 1.04/2025 al 30/06/2025 di euro 125.034,00 oltre IVA al 5%, da applicarsi solo sul corrispettivo pro capite pro die;

VISTO l’art. 45. comma 2 del D.Lvo 36/2023, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinino risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma, in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base delle procedure di affidamento;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 17 aprile 2023, con il quale è stato approvato il regolamento che indica i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.L.vo 50/2016, nel quale si precisa che i predetti oneri fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture e, quindi, con accantonamento delle somme in questione sul capitolo 2351 pg 2;

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art 15 del D.l.vo 36/2023, il Dott. Alfonso Agostino Soloperto, Dirigente in servizio presso questa Prefettura che è altresì delegato alla sottoscrizione dell’affidamento;

RITENUTO che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 8, comma 4, lettera e) dell’allegato I.2 al D. Lvo 36/2023, si rende necessaria la nomina di un Direttore dell’Esecuzione (DEC);

RITENUTO di poter individuare quale DEC il Vice Prefetto dott. Antonio Angeloni – Vice Prefetto Vicario in qualità di sostituto del Dirigente dell’Area IV Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione di questa Prefettura;

VALUTATO di dover individuare la dott.ssa Luisa Morganti in servizio presso l’Area IV di questa Prefettura quale funzionario di supporto al DEC per le attività vigilanza e monitoraggio sulla puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali e gestione amministrativa delle contestazioni e delle controversie con l’Ente gestore;

RITENUTO altresì di incaricare il predetto RUP della ripartizione degli incentivi per attività tecniche ai sensi dell’art. 45 del d.lvo 36/2023, entro il limite di euro 2.000,00 determinato come segue: 

  • Importo del servizio:                                                                                 euro 125.034,00;
  • 2% del valore del servizio:                                                                        euro     2.500,68;
  • accantonamento del 20% di cui all’art. 45, comma 5, del D.lvo 36/2023:     euro       500,00;
  • somma per incentivi tecnici di cui all’art. 45, comma 3, del D.lvo 36/2023: euro     2.000,00;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO:

  • che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale;
  • che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; o
  • che l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016.

AUTORIZZA

per le ragioni esplicitate in premessa, l’affidamento, tramite MEPA, del Servizio di prima accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati presso la struttura ricettiva temporanea ubicata nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino - Urbania loc. Battaglia - periodo dal 1°aprile 2025 al 30 giugno 2025 alla Società Cooperativa Sociale “IL SORRISO”, CF/PI 02634890418, con sede legale in Colli al Metauro, Via Europa 8, pec: ilsorrisocooperativaonlus@pec.it che ha proposto l’esecuzione del servizio, nel rispetto del capitolato e dei relativi allegati predisposti da questa Prefettura, alle seguenti condizioni economiche: prezzo pro capite pro die euro 54,67 oltre IVA al 5% ed euro 2,50 al giorno a titolo di poket money e euro 5,00 una tantum per scheda telefonica, se effettivamente consegnati, per un totale complessivo massimo per il periodo dal 1/04/2025 al 30/06/2025 di euro 125.034,00 oltre IVA al 5%, da applicarsi solo sul corrispettivo pro capite pro die.

INDIVIDUA

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art 15 del D.l.vo 36/2023, il Dott. Alfonso Agostino Soloperto, Dirigente in servizio presso questa Prefettura che è altresì delegato alla sottoscrizione dell’affidamento;

Direttore dell’Esecuzione (DEC) il Vice Prefetto dott. Antonio Angeloni – Vice Prefetto Vicario in qualità di sostituto del Dirigente dell’Area IV - Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione di questa Prefettura;

la dott.ssa Luisa Morganti in servizio presso l’Area IV di questa Prefettura quale funzionario di supporto al DEC per le attività vigilanza e monitoraggio sulla puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali e gestione amministrativa delle contestazioni e delle controversie con l’Ente gestore.

DETERMINA

sulla base dell’importo del servizio e di quanto previsto dall’art. 45 del d.lvo 36/2023 in euro 2.000,00 la somma destinata agli incentivi tecnici;

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Ancona, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura.

Pesaro data protocollo

                                                                                            

                                                                                                  IL PREFETTO

                                                                                                       Greco

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione
Allegati