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ANAGRAFE E STATO CIVILE
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Domanda:[11/12/2012 14:45] Sono una cittadina italiana residente a Berlino e coniugata con un cittadino tedesco. A seguito del matrimonio, ho scelto di assumere il cognome di mio marito, possibilità prevista in Germania. Desidero sapere se posso cambiare il cognome anche in Italia per uniformare i miei documenti di identità.
Risposta:Sì, nel suo caso è possibile chiedere, attraverso consolato, l’autorizzazione al cambiamento del cognome al Prefetto di competenza
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TOSSICODIPENDENZA
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Domanda:[22/06/2010 16:13] Se ci si sottopone alle analisi tossicologiche si può archiviare il procedimento?
Risposta:Risposta: non sono sufficienti controlli occasionali. Se risulta che la persona si sia sottoposta con esito positivo ad un programma educativo-informativo o terapeutico e socio-riabilitativo, il Prefetto può adottare un provvedimento di revoca delle sanzioni o di archiviazione.
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Domanda:[22/06/2010 16:12] E’ possibile chiedere lo spostamento del colloquio presso la Prefettura di domicilio?
Risposta:Risposta:Il colloquio può essere sostenuto presso la Prefettura di domicilio previa richiesta sottoscritta dall’interessato e trasmessa alla Prefettura competente ad emettere il provvedimento, specificando i motivi della stessa (studio, lavoro ecc.). Modulistica [link alla modulistica]
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Domanda:[22/06/2010 16:12] Cosa succede se non ci si può presentare al colloquio nel giorno e nell’ora indicati nella ordinanza di convocazione?
Risposta:Risposta:In caso di assenza ingiustificata al colloquio viene emesso un provvedimento sanzionatorio di sospensione o divieto di conseguire i seguenti documenti: patente di guida, passaporto o documento equipollente, licenza di porto d’armi, permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. L’interessato può comunque, per seri e documentati motivi, chiedere un differimento del colloquio presentando, via fax o per posta ordinaria, una domanda redatta su carta semplice ed indirizzata all’Ufficio N.O.T.
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Domanda:[22/06/2010 16:10] E’ possibile impedire che la famiglia venga a conoscenza della violazione considerato che si riceverà la convocazione per il colloquio presso il N.O.T.?
Risposta:Risposta:Per tutelare la propria privacy è possibile eleggere un domicilio diverso dalla residenza, al riguardo può essere utile utilizzare la modulistica disponibile sul sito della Prefettura di Pescara.
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Domanda:[22/06/2010 16:09] Se si è minorenni, i genitori devono essere informati del colloquio da svolgere?
Risposta:Risposta:Il fatto di essere minorenne comporta l’obbligo da parte del Prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del ragazzo, di convocare anche i genitori o chi ne esercita la potestà rendendoli edotti delle circostanze di fatto.
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Domanda:[22/06/2010 16:09] E’ possibile fare ricorso avverso la contestazione ed avverso i provvedimenti adottati dal Prefetto?
Risposta:Risposta:Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/81, la persona segnalata può produrre entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, documenti o scritti difensivi al Prefetto e chiedere di essere ascoltato. Contro la convocazione per il colloquio e contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente entro 10 giorni dalla notifica. Nel caso di minorenne l’opposizione deve essere proposta al Tribunale per i minorenni.
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Domanda:[22/06/2010 16:07] Se si subisce il ritiro immediato della patente di guida al momento del sequestro, quando si può ritornare in possesso della stessa?
Risposta:Risposta: Il ritiro della patente di guida, del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore, hanno la durata di 30 giorni, per cui il titolare può chiederne la restituzione a partire dal trentunesimo giorno, recandosi presso l’Ufficio NOT della Prefettura.
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Domanda:[22/06/2010 16:05] A chi ci si può rivolgere per violazioni avvenute in altre province?
Risposta:Risposta:Per violazioni avvenute precedentemente all’entrata in vigore della L. 49/2006 ( 28 febbraio 2006) la competenza rispetto al procedimento amministrativo dell’art. 75 D.P.R. 309/90 ricade sulla Prefettura del luogo ove è stato commesso il fatto. Attualmente (dal 28 febbraio 2006), invece, per le violazioni avvenute in altre province occorre far riferimento alla Prefettura del luogo di residenza.