Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 , inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio , tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).


 

Non saranno istruite le istanze che perverranno da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)


 

L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA ( art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011)


 

Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate .


 

Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia


 

I soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:


 

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie.
    In particolare:
    • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa;
    • in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;
    • in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
  2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
  3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
  4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
    • Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.000.000.00.
    • Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 400.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 20 Direttiva 2004/17/CE).


 

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.


 

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall' art. 100 del D. Lgs. 159/2011.


 

Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia ( art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):


 

  1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
  2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall' art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00;

Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.


 

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite


 

Competenza al rilascio della Informazione antimafia ( art. 90 del D. Lgs. 159/2011)


 

L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all' art. 97 comma 1.

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero e privi di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art.83, comma 1 e 2, hanno sede.

Procedimento di rilascio dell'informazione antimafia


L'Ente Pubblico acquisisce tramite la B.D.N.A. l'informazione antimafia al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.


 

Validità delle informazioni antimafia ( art. 86 del D. Lgs. 159/2011)


 

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario ( art. 86, comma 3 del D. Lgs. 159/2011).


 

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto competente, copia degli atti dai qual risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011.


 

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Marzo 2024, ore 12:02