Documentazione richiesta
- Domanda in bollo da € 16 ,00 sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati
(vedi il modello di autocertificazione) - fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori;
- eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta
- dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità
Il richiedente dovrà produrre ulteriori marche da bollo da € 16,00 ciascuna, da apporre su ogni decreto di affissione (una o due) e sul decreto finale di autorizzazione (n. 1 per ciascuna copia richiesta)
Riferimenti normativi
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94
- D.P.R. 13 marzo 2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2012
- Inoltre una circolare del dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, illustra le modalità di applicazione delle nuove norme introdotte dal D.P.R. 13 marzo 2012, n.54
Il prefetto diventa l'unica autorità decisionale in materia di cambiamento di nome e/o cognome. È la principale novità introdotta in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 maggio scorso, che entrerà in vigore il 9 luglio prossimo. L'obiettivo è quello di semplificare e snellire il procedimento riducendo così anche i tempi di risposta al cittadino.
Altra novità riguarda l'individuazione della prefettura competente: quella della provincia di residenza del richiedente; quella della sua provincia di nascita oppure della provincia nella quale si trova la circoscrizione in cui è depositato il suo atto di nascita. Il richiedente ha, inoltre, l' obbligo di esporre nella domanda le ragioni della richiesta per fornire elementi sui quali basare il relativo provvedimento.
La circolare del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno n.14 del 21 maggio 2012, fornisce indicazioni sull'applicazione delle nuove norme da parte dei prefetti, riepilogando le condizioni di presentazione della domanda e illustrando i principi interpretativi che devono guidare le decisioni alla base dei provvedimenti. Nel corso del procedimento, infatti, devono essere ponderati, da un lato, l'interesse privato del singolo al cambio anagrafico - che non è un diritto soggettivo pur se legato al diritto all'identità - e, dall'altro, l'esigenza di attribuzione stabile del cognome che risponde alla sua funzione pubblicistica, quella cioè dell'identificazione della persona.