Il Prefetto è competente ad applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, (eccetto per la patente di guida per la quale la recente legge 94/09 ha previsto un innalzamento fino a 3 anni) nei confronti di coloro che sono stati segnalati dagli Organi di Pubblica Sicurezza perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti, destinate esclusivamente all'uso personale e in quantitativi tali da rientrare nei limiti massimi di principio attivo previsti dalle apposite tabelle predisposte dal Ministero della Salute.
Al momento dell'accertamento le Forze dell'Ordine procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida qualora il segnalato abbia la disponibilità di un veicolo a motore (nel caso di ciclomotore si procede al ritiro del certificato di idoneità tecnica e al fermo amministrativo del veicolo); la restituzione del documento ritirato viene effettuata presso la Prefettura -U.T.G. competente per territorio di residenza del segnalato, decorsi 30 giorni dalla data della contestazione, direttamente all'interessato o ad un suo incaricato opportunamente delegato.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione da parte delle Forze dell' Ordine, l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale. Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 6 del D.P.R. 309/90 modificato).
A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
A coloro i quali è accertata e contestata la violazione dell'ART. 75 D.P.R. 309/90 come modificato dalla legge n. 49/06 e dalla legge 94/09.
Presso la Prefettura - U.T.G. è costituito il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T), che si avvale dell'esperienza professionale di assistenti sociali, il quale assiste il Prefetto nello svolgimento del colloquio fase fondamentale dell'istruttoria del procedimento amministrativo avviatosi con la segnalazione da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza che hanno contestato al trasgressore l'illecito amministrativo predetto.
Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori o chi ne esercita la potestà, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti
Il colloquio - fulcro del procedimento amministrativo - ha la finalità di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.
In sede di colloquio si definisce altresì il procedimento amministrativo:
1) sono valutate le sanzioni amministrative da irrogare (sospensione/divieto di conseguire patente di guida, passaporto o documento equipollente, porto d'armi e permesso di soggiorno per motivi di turismo per i cittadini extracomunitari) e la loro durata (variabile tra un minimo di un mese ed un massimo di un anno e per la sola patente, fino a tre anni) nonché l'eventualità di seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o educativo e informativo, personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico presso la A.U.S.L. competente o da una struttura privata autorizzata. Le sanzioni vengono irrogate altresì in caso di assenza ingiustificata al colloquio;
2) limitatamente alla prima volta, nel caso di particolare tenuità della violazione e se ricorrono i presupposti per concludere che per il futuro il soggetto si asterrà dal fare nuovamente uso di droghe, il Prefetto può definire il procedimento con un formale invito a non utilizzare più sostanze stupefacenti in luogo delle previste sanzioni;
3) se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui sopra, il Prefetto può adottare il provvedimento di revoca delle sanzioni.
In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso, da parte di un soggetto, di sostanze stupefacenti ne dà comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce l'archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente con informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
Riferimenti normativi
Legge 24/11/81 n. 689
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 modificato con L. 49 del 21 febbraio 2006 e con L. 94 del 15 luglio 2009 (art. 75 - art. 75 bis - art.121 - art.122 - art.127)
Legge 18 febbraio 1999 n.45.