Il Prefetto rilascia l'autorizzazione per l'attività investigativa
I cittadini comunitari, in proprio o quali rappresentanti legali di una persona giuridica, possono presentare istanza in bollo (€ 16,00) al Prefetto per ottenere l'autorizzazione per gestire un istituto di investigazioni finalizzato allo svolgimento di ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati e/o di elementi di prova ai fini della difesa nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'art.222 del D. Lgs. 28.7.1989 n.271.
Competente a rilasciare e rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede amministrativa/operativa dell'Istituto di investigazioni private.
Chi può fare la richiesta
I cittadini comunitari, in proprio o quali rappresentanti legali di una persona giuridica.
Cosa fare
La domanda in bollo (€ 16,00), unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata, anche in via digitale, alla Prefettura della provincia ove è fissata la sede amministrativa/operativa dell'Istituto.
In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale o presentare una polizza fideiussoria rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, il cui importo sarà determinato in rapporto alla natura ed all'ambito territoriale dell'attività che l'Istituto svolgerà.
Rinnovo annuale della licenza
La licenza ha durata annuale e si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno qualora il titolare presenti, preferibilmente almeno un mese prima della scadenza, apposita dichiarazione di prosecuzione attività corredata dai documenti indicati nell'allegato G del d.m. 269/2010.
Estensione ambito territoriale o modifica di uno o più elementi dell'istituto
In caso in cui intenda estendere l'ambito territoriale in cui svolgere i servizi autorizzati o modificare uno o più degli elementi caratterizzanti l'istituto in precedenza comunicati alla Prefettura- U.T.G. , il titolare deve presentare apposita istanza in bollo (€ 16,00) corredata da i documenti indicati nell'allegato G d.m. 269/2010.
Riferimenti normativi
- R.D. 18.6.1931, n.773, artt.134 ss.
- R.D. 6.5.1940, n.635, così come modificato con D.P.R. 153/2008, artt. 257 ss.
- d.m. 01.12.2010