Un’attività solidaristica è dedicata agli operatori di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

in operazioni di soccorso;

in attività di tutela della pubblica incolumità;

in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

 

Sono considerati vittime del dovere anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative. Il Ministero dell'Interno provvede al riconoscimento dello status di vittima del dovere per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali e per gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stila la graduatoria delle vittime del dovere.

 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sostiene con sussidi economici i familiari dei dipendenti deceduti o feriti nell'espletamento del servizio.

 

 

Chi può presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:

  • dalla vittima;
  • dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art. 6 L. 466/1980);
  • dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art. 4 L. 302/1990);
  • dai conviventi more uxorio (art. 4 L. 302/1990);
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, 388/2008).

 

Modalità di presentazione della domanda

Dal 1 marzo 2024 le istanze di riconoscimento di vittima del dovere devono essere presentate unicamente tramite la piattaforma informatica "ViD" dedicata alla ricezione e alla trattazione delle istanze di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza raggiungibile al seguente indirizzo: https://vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it/frontoffice/#/auth/login

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema informatico non saranno, infatti, più prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quella sopra indicata.

L'istanza dovrà essere presentata in un'unica soluzione e dovrà essere corredata della necessaria documentazione (es. ordine di servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di polizia giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della patologia come riconducibile a fatti di servizio).

L'accesso al portale sarà consentito unicamente al diretto interessato o ai familiari superstiti tramite identità digitale (SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE).

 

Riferimenti normativi

L. 27 ottobre 1973, n. 629

L. 13 agosto 1980, n. 466

L. 20 ottobre 1990, n. 302

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510

L. 23 dicembre 2000, n. 388 art. 82

L. 23 dicembre 2005, n. 266

D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243

Ultimo aggiornamento
Lunedì 4 Novembre 2024, ore 10:58