l sequestro del veicolo può avvenire, ad esempio, per mancanza della copertura assicurativa (R.C.). Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
ATTENZIONE se il veicolo è custodito dal custode/acquirente, il proprietario viene invitato ad assumere la custodia del veicolo entro cinque giorni, in mancanza il veicolo sarà ceduto al custode acquirente ai sensi dell'art. 213 Codice della Strada
VICEPREFETTO:Dott. Attilio UBALDI
Email: attilio.ubaldi@interno.it
ASSEGNI, SEQUESTRO E CONFISCA DEI VEICOLI, CARTELLE ESATTORIALI
violazioni sanzionate dalla l.386/90 (assegni senza provvista o senza autorizzazione)
Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Giuseppe D'Orazio
Addetto: Sig.ra Maria Teresa Bianchini (Sequestri e Ruoli), sig.ra Lara Basso (Assegni)
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: secondo piano, stanza 10bis (Seq. e Ruoli), stanza 11bis (Assegni)
Email dell'ufficio:
Telefoni:
Fax:
- 0523/397666
Chi può fare la richiesta
Chiunque abbia avuto il sequestro del veicolo perchè privo di copertura assicurativa RC (art.193 C.d.S.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.
Cosa fare
Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:
- pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
- pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)
Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.
In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La metà della cauzione versata verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.
In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.
RATEIZZAZIONE
La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice. La domanda (vedi modello A richiesta di rateizzazione) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica (vedi modello di autocertificazione stato reddituale o economico) il veicolo però non potrà essere restituito in uso fino al completo pagamento dell'intera sanzione.
IMPORTANTE Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca.
Documentazione richiesta
All'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, nel caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
- certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi dal giorno della richiesta.
- ELENCO DELLE DEPOSITERIE AUTORIZZATE (8 del D.P.R. 29 luglio 1982, N.571) E RELATIVE TARIFFE PER IL RECUPERO E LA CUSTODIA DEI VEICOLI (altri casi)
- ELENCO DELLE DEPOSITERIE AUTORIZZATE (8 del D.P.R. 29 luglio 1982, N.571) E RELATIVE TARIFFE PER IL RECUPERO E LA CUSTODIA DEI VEICOLI (altri casi) - versione pdf
- Modello A richiesta di rateizzazione
- Modello autocertificazione stato reddituale o economico
- TARIFFE PER IL RECUPERO E LA CUSTODIA DEI VEICOL IN REGIME SIVES (fermi, sequestri e confische amministrative dal 16 gennaio 2012)
VAI ALL'ELENCO DEI VEICOLI GIACENTI IN DEPOSITERIA
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981 n. 689
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495