Normativa di riferimento:Legge n. 1188 del 23 giugno 1927.


La legge n. 1188/1927 che regola la materia prevede che l'intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, la variazione del nome di quelle già esistenti, nonchè l'approvazione di targhe e monumenti commemorativi a persone decedute da oltre dieci anni, può avvenire soltanto previa autorizzazione del Prefetto.
Per le intitolazioni, invece, a persone decedute da meno di dieci anni che si siano distinte per particolari benemerenze, è consentita, a norma dell'articolo 4 della predetta legge, la deroga da parte del Ministero dell'Interno al divieto posto dagli artt. 2 e 3 della medesima legge.
Con circolare n. 18 del 29 settembre 1992, il Ministero dell'Interno ha fornito direttive alle Prefetture, - titolari del sopradescritto potere di autorizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, - circa il rilascio delle autorizzazioni per intitolazioni di vie, piazze, monumenti e lapidi, scuole ed aule scolastiche o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.
A tal fine l'Amministrazione comunale deve presentare un'istanza allegando la delibera di giunta comunale concernente l'oggetto della richiesta e la planimetria dell'area territoriale interessata. Qualora si tratti di persona non pubblica o di persona deceduta da meno di dieci anni, è necessario allegare anche il curriculum vitae.
Nel caso in cui l'intitolazione attenga a scuole o aule scolastiche, l'istanza deve essere presentata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza, corredata del verbale del Consiglio dell'Istituto, nonchè della deliberazione della Giunta Comunale del Comune ove è ubicata la scuola o l'aula da intitolare.

Ultimo aggiornamento
Martedì 9 Aprile 2024, ore 16:01