PERMESSO ORARIO DI GUIDA
REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO
Il permesso orario di guida previsto dall'art.218/2 del Codice della Strada può essere rilasciato quando vi siano le seguenti condizioni:
- si tratti di sospensione della patente e non di revoca della stessa;
- la sospensione sia stabilita per un periodo determinato (non deve trattarsi, quindi, di sospensione a tempo indeterminato, come nel caso di cui all'art.128 C.d.S.);
- la sospensione derivi da violazioni di carattere amministrativo e non da ipotesi di reato (es.186/2 lettere b) e c), 187, 189, 9 ter C.d.S.). In sostanza, deve trattarsi di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell' art.218 C.d.S. e non di sospensione provvisoria ai sensi dell'art.223 C.d.S., o di applicazione della sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.224 C.d.S.;
(si veda in proposito anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 6535 del 22 aprile 2011)
n.b . Nel caso di violazione dell'art.186/2 a) è possibile il rilascio del permesso, non trattandosi di ipotesi di reato. - non deve essere derivato un incidente stradale dalla commessa violazione;
- il permesso di guida, adeguatamente motivato e documentato, può essere rilasciato per due tipologie di motivi (alternative):
- per ragioni di lavoro , qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
- ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104 .
Si specifica che non è possibile concedere il permesso per svolgere attività lavorativa, ove questa sia svolta mediante la guida di autoveicoli o motocicli (es. autista, autotrasportatore, taxista etc) ma solo per raggiungere il posto di lavoro.
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL ' ISTANZA
- L'istanza di permesso va inoltrata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Prefettura.
- All'istanza deve essere allegata copia del verbale di contestazione e ritiro della patente e idonea documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o il ricorrere di situazioni di cui alla legge 104/1992.
- La domanda va inoltrata all'Ufficio Patenti:
P.E.C.: depenalizzazione.prefpi@pec.interno.it - per non oltre tre ore al giorno
- Il permesso deve essere richiesto:
- per non oltre tre ore al giorno
- per determinate fasce orarie (liberamente decise dall'istante) - In base alle ore richieste, il periodo di sospensione è aumentato " di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso "(art.218/2 C.d.S.).
- Il rilascio del permesso non comporta acquiescenza al verbale o impossibilità di presentare ricorso al Prefetto, nei casi consentiti, oppure opposizione al Giudice di pace.
RILASCIO DEL PERMESSO
E' possibile pertanto guidare, negli orari richiesti e indicati nell'istanza, solo dal momento in cui l' ordinanza di sospensione è emanata e contestualmente rilasciato il permesso, portando con sé copia dell'ordinanza prefettizia. In caso contrario, si potrà incorrere nella violazione di cui all'art.218/6 C.d.S. (revoca della patente).