Pagina dedicata ai permessi di guida a fasce orarie

PERMESSO ORARIO DI GUIDA 

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO

Il  permesso orario di guida previsto dall'art.218/2 del Codice della Strada  può essere rilasciato quando vi siano le seguenti condizioni:

  1. si tratti di  sospensione  della patente  non  di  revoca  della stessa;
  2. la sospensione sia stabilita  per un periodo determinato  (non deve trattarsi, quindi, di sospensione a tempo indeterminato, come nel caso di cui all'art.128 C.d.S.);
  3. la sospensione derivi da  violazioni di carattere amministrativo  non  da  ipotesi di reato  (es.186/2 lettere b) e c), 187, 189, 9 ter C.d.S.). In sostanza, deve trattarsi di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'  art.218 C.d.S.  e non di sospensione provvisoria ai sensi dell'art.223 C.d.S., o di applicazione della sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.224 C.d.S.;
    (si veda in proposito anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 6535 del 22 aprile 2011)
    n.b  . Nel caso di violazione dell'art.186/2 a) è possibile il rilascio del permesso, non trattandosi di ipotesi di reato.
  4. non  deve essere derivato un  incidente stradale  dalla commessa violazione;
  5. il permesso di guida, adeguatamente motivato e documentato, può essere rilasciato per due tipologie di motivi (alternative):   
    1. per  ragioni di lavoro  qualora risulti impossibile o estremamente gravoso  raggiungere il posto di lavoro  con mezzi pubblici o comunque non propri;
    2. ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art.33 della  legge 5 febbraio 1992 n.104  .

Si specifica che non è possibile concedere il permesso per svolgere attività lavorativa, ove questa sia svolta mediante la guida di autoveicoli o motocicli (es. autista, autotrasportatore, taxista etc) ma solo  per raggiungere il posto di lavoro.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL ' ISTANZA

  1. L'istanza di permesso va inoltrata utilizzando l'apposito  modulo   disponibile sul sito della Prefettura.
  2. All'istanza deve essere allegata  copia del verbale  di contestazione e ritiro della patente e idonea  documentazione  che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o il ricorrere di situazioni di cui alla legge 104/1992. 
  3. La domanda va inoltrata all'Ufficio Patenti:
    P.E.C.:  depenalizzazione.prefpi@pec.interno.it
  4. per  non oltre tre ore al giorno
  5. Il permesso deve essere richiesto:
    - per  non oltre tre ore al giorno
    - per  determinate fasce orarie  (liberamente decise dall'istante)
  6. In base alle ore richieste, il periodo di sospensione è aumentato "  di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso  "(art.218/2 C.d.S.).
  7. Il rilascio del permesso non comporta acquiescenza al verbale o impossibilità di presentare ricorso al Prefetto, nei casi consentiti, oppure opposizione al Giudice di pace.

RILASCIO DEL PERMESSO

E' possibile pertanto guidare,  negli orari richiesti e indicati nell'istanzasolo dal momento in cui l' ordinanza di sospensione è emanata e contestualmente rilasciato il permesso, portando con sé copia dell'ordinanza prefettizia. In caso contrario, si potrà incorrere nella violazione di cui all'art.218/6 C.d.S. (revoca della patente).

Ultimo aggiornamento
Giovedì 24 Ottobre 2024, ore 16:12
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