Il rischio di incidente rilevante connesso con determinate attività industriali è un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

La più recente Direttiva sul controllo dei rischi di incidente rilevante prevede che le aziende e le amministrazioni locali, si organizzino per l'ipotesi, anche se remota, di un incidente.

Tutte le misure di prevenzione devono essere descritte in un documento elaborato dall'Autorità governativa attraverso un'apposita commissione tecnica e chiamato Piano di Emergenza Esterno. Questo piano descrive tutte le modalità di informazione e di protezione della popolazione da attuare in caso di incidente.

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

  • Legge 8 dicembre 1970, n. 996
  • D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66
  • Legge 24 febbraio 1992, n. 225
  • Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334
  • Circolare Ministero dell'Interno 28 ottobre 1997, n. 2687/028/s/(3)
  • D.P.R. 25 febbraio 2005, n. 40
  • D.P.R. 16 febbraio 2007, n. 58
Ultimo aggiornamento
Giovedì 6 Giugno 2024, ore 12:10