COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

(art. 84 comma 2 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni)

La comunicazione antimafia (art. 84, comma 2, del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ed ii.) consiste nell'attestazione della sussistenza o meno delle cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. e ss. mm.ed ii.

Cause di decadenza attestate dalle comunicazioni antimafia (art. 67, commi 1 e 8, del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ed ii.:

  • Provvedimenti definitivi, adottati dall'Autorità giudiziaria, che dispongono l'applicazione di misure di prevenzione personali (di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ed ii.);
  • Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia (art. 87 comma 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii. )

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ed ii., debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis del citato D.Lgs..

In tali casi la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ed ii. hanno sede.

 

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 23 e 24 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193)

I soggetti indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii., debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca Dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii.

L'immediato rilascio della comunicazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale unica emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii.

In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

 

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3 bis del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii. il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data della consultazione di cui all'art. 87 comma 1.

Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ed ii..

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii. è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) del D. Lgs., può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. della comunicazione antimafia liberatoria.

Validità  

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.

I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii., che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ed ii.).

Autocertificazione in luogo della comunicazione antimafia (art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ed ii.)

I contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011 e ss. mm.ed ii..

La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano (lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 89 del succitato D. Lgs.:

  • attività private sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla Pubblica Amministrazione competente;
  • attività private sottoposte alla disciplina del silenzio assenzo, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. n. 300/1992 e successive modificazioni.

La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione anche nel caso in cui la Banca Dati Nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali (art. 99-bis D. Lgs. 159/2011 e ss. mm.ed ii.). I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

Organizzazione

Addetti: Dott.ssa Chiara Ravasi

Ubicazione dell'Ufficio: III Piano

Telefono: 0573/350333

Indirizzo di posta elettronica: P.E.C.: protocollo.prefpt@pec.interno.it (nell'oggetto della P.E.C. inserire la parola chiave: ANTIMAFIA)

Riferimenti normativi
  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 • D. Lgs. 15/11/2012, n. 218  
  • D. Lgs. 13/10/2014, n. 153 
  • L. 17/10/2017, n. 161 
  • L. 27/12/2017, n. 205 art. 1 comma 244 
Ultimo aggiornamento
Martedì 30 Gennaio 2024, ore 15:28
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