Dirigente: Dott. Lorenzo Botti
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Laura Girolami
laura.girolami@interno.it ;
Ubicazione dell'Ufficio: Primo piano - Stanze 6
E mail dell'ufficio: immigrazione.pref_pistoia@interno.it
P.E.C.: protocollo.prefpt@pec.interno.it (nell'oggetto della P.E.C. inserire la parola chiave: TOSSICODIPENDENZE) Telefono: 0573/350362
DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI FINALIZZATE ALL'USO PERSONALE.
Il procedimento è previsto dall'articolo 75 del Testo unico 309/90, così come innovato dalla legge n. 49/06 e dalla legge n. 79/14.
L' art. 75 del D.P.R. 309/90 attribuisce al Prefetto un ruolo di grande importanza e delicatezza nell'ambito dell'azione di prevenzione e recupero.
Questo compito è stato accentuato dall'abrogazione - in seguito al referendum del 93 - delle norme che prevedevano sanzioni penali a carico del tossicodipendente che rifiuta di sottoporsi al trattamento terapeutico-riabilitativo.
È proprio in seguito alla depenalizzazione dell'uso personale delle sostanze stupefacenti che l'unico referente del soggetto tossicodipendente è divenuto il Prefetto, coadiuvato dal personale del Nucleo operativo per le tossicodipendendenze (N.O.T).
COMPETENZE DELLA PREFETTURA
L'attività svolta dall'ufficio Tossicodipendenze della Prefettura (denominato N.O.T. ) risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenze.
Il Decreto del Presidente della Repubblica ( D.P.R. ) n. 309/90, come modificato dalla legge 49/2006, nonchè dalla legge 79/2014 definisce con chiarezza il principio di illiceità derivante dalla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, avendo mantenuto le finalità di:
- prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga;
- impedire o ridurre l'uso da parte di quanti sono abituali consumatori;
- favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
- sanzionare la condotta illecita.
Il Prefetto è, infatti, competente ad applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equivalente o del divieto di conseguire tali documenti, nei confronti di coloro che sono stati segnalati dagli Organi di Polizia perché in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
MODIFICHE APPORTATE DAL NUOVO ARTICOLO 75:
Le principali modifiche apportate dalla L. 49/06 nonchè dalla L. 79/2014 al D.P.R. 309/90, riguardano principalmente 2 punti:
- abolizione della scelta del programma come alternativa alle sanzioni;
- reintroduzione dell'elemento quantitativo per stabilire la tipologia della violazione; le tabelle del Ministero della Salute, emanate successivamente, indicano la quantità di principio attivo al di sopra della quale si configura il reato di spaccio. Condizioni attualmente non più applicate in virtù della rivisitazione della norma avvenuta con la successiva L. 79 citata.
- la nuova normativa ha soppresso l'uniformità delle tipologie di sostanze e relative tabelle ripristinando così la differenza tra sostanze leggere e pesanti introdotte dalla legge Jervolino-Vassalli.
ITER DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO A CARICO DEI DETENTORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE
La persona che, dalle Forze dell'Ordine, è trovata in possesso di sostanze stupefacenti, per farne uso personale, è segnalata al Prefetto territorialmente competente che adesso è quello di residenza della persona segnalata o, in mancanza, quello del luogo dove l'interessato ha fissato il proprio domicilio e, ove questi siano sconosciuti, del luogo dove è stato commesso il fatto ( art. 75 D.P.R. 309/90, c. 13).
SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE:
Al momento della segnalazione, cioè del rinvenimento della sostanza destinata all'uso personale nella disponibilità di una o più persone, l'organo segnalante svolge i seguenti adempimenti:
- verifica che la sostanza sia stupefacente, solo attraverso il narcotest;
- stabilisce se si tratta di una violazione amministrativa o penale non più attraverso la quantità di principio attivo riscontrato nella sostanza, secondo i parametri ormai superati, fissati nelle tabelle ministeriali approvate con L. 49 modificata dalla L. 79/2014;
- verifica se la persona in possesso di sostanza ha nell'immediata disponibilità un autoveicolo (in questo caso c'è il ritiro immediato della patente per 30 giorni) o un ciclomotore (in questo caso è previsto il ritiro del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore);
- invia entro 10 giorni al Prefetto tutti i verbali, corredati dell'esito del narcotest;
- restituisce all'interessato la patente e/o il certificato di idoneità al termine dei 30 giorni, qualora questi siano stati ritirati.
L'interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi entro 30 giorni dalla segnalazione.
COMPETENZE DELLA PREFETTURA
Il Prefetto:
- riceve gli atti dall'organo segnalante e ne verifica la completezza;
- dispone il provvedimento di restituzione della patente e/o del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore qualora siano stati ritirati per disponibilità del mezzo, e lo trasmette al Comando competente per residenza;
- attende eventuali scritti difensivi che il segnalato può far pervenire entro 30 giorni dalla segnalazione;
- stabilisce la fondatezza dell'accertamento in base al rapporto ricevuto dall'organo segnalante e agli scritti difensivi;
- se l'accertamento è infondato procede all'ordinanza motivata di archiviazione da comunicare all'organo che ha effettuato la segnalazione oltre che all'interessato;
- se l'accertamento è ritenuto fondato, emette l'ordinanza di convocazione entro 40 giorni dalla ricezione degli atti completi oppure entro 150 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi;
- effettua il colloquio avvalendosi dei funzionari assistenti sociali del nucleo operativo per le tossicodipendenze della Prefettura.
La persona segnalata può far ricorso al giudice di pace contro l'ordinanza di convocazione del Prefetto e contro l'eventuale provvedimento sanzionatorio entro 10 giorni dalla sua notifica.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenze.
E' competente ad applicare le sanzioni amministrative, il Prefetto del luogo di residenza della persona segnalata, o, in mancanza del domicilio, e, ove questi siano sconosciuti, del luogo dove è stato commesso il fatto.
Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:
- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
- Legge 24/11/81 n.689
- Legge 26 giugno 1990 n.162
- D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
- Decreto 12 luglio 1990 n.186
- D.P.R. 5 giugno n.171
- Legge 18 febbraio 1999 n.45