INFORMAZIONI ANTIMAFIA (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss. mm. e ii.) 
 

L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' articolo 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii., nonché, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 91, comma 6, del citato D. Lgs. nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).

Quando fare la richiesta 

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii. devono acquisire le informazioni del Prefetto prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del predetto D. Lgs. il cui valore sia:

  1. pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie, in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
  2. superiori a 150.000,00 € per le acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  3. superiori a 150.000,00 € per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni, cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.E' vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute allo scopo di eludere l'applicazione della normativa antimafia.L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii.. 

    Procedimento di rilascio della informazione antimafia 
    I soggetti indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii., debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca Dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di informazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193.Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.L'immediato rilascio della informazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale unica emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii. o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del succitato D.Lgs.Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà la informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale. 
    Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la informazione antimafia interdittiva. 

    Validita' 
    L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii. ), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii.). La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro (art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii.). 

    Competenza al rilascio dell'informazione antimafia 
     

    L'informazione antimafia è rilasciata:

    a)  dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile; 
    b)  dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all' articolo 83 , commi 1 e 2, Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii., hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. 


    Modalita' di presentazione delle istanze mediante la Banca Dati Nazionale

Ai fini del rilascio della informazione antimafia, per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii, dovranno acquisire:

  1. la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;
  2. la dichiarazione sostitutiva redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii e riferita anche ai loro familiari conviventi (vedi anche schema controlli).

Per "familiari conviventi" : si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii, purché maggiorenni.

Per Consiglio di Amministrazione : si intende il Presidente del C.d.A, l'amministratore delegato e i consiglieri.

Per componenti del collegio sindacale : si intendono i sindaci effettivi e supplenti.

L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii. prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 1 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii).

Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii., i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

Per procuratori generali e speciali : s'intendono coloro che, sulla base dei poteri conferiti loro, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

I procuratori titolari di tali poteri dovranno essere specificati al momento della presentazione della richiesta nel campo "note appalto" della Banca dati.

Dovranno essere specificati anche i familiari conviventi. 

Nel caso di società fiduciarie o di trust

I controlli antimafia si estendono anche al fiduciante o al trustee.

Ai fini di un corretto inserimento della richiesta nella Banca dati, i dati anagrafici del fiduciante o del trustee dovranno essere inseriti selezionando il campo "gerente" della Banca dati.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:

  1. dichiarazione del rappresentante legale contenente i dati di cui all'art. 85 comma 2 lett b) e d) (vedi anche allegato schema controlli antimafia);
  2. copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;
  3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii e riferita ai loro familiari conviventi.
Organizzazione

Addetti: Dott.ssa Chiara Ravasi
Ubicazione dell'Ufficio: III Piano
Telefono: 0573/350333 - 0573/350334 
Indirizzo di posta elettronica: P.E.C.:  protocollo.prefpt@pec.interno.it (nell'oggetto della P.E.C. inserire la parola chiave: ANTIMAFIA)

 

Riferimenti normativi
  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 • D. Lgs. 15/11/2012, n. 218  
  • D.L. 24/06/2014, n. 90
  • D. Lgs. 13/10/2014, n. 153
  • L. 6/08/2015, n. 121   
  • L. 17/10/2017, n. 161 
  • L. 27/12/2017, n. 205 art. 1 comma 244 
Ultimo aggiornamento
Martedì 9 Aprile 2024, ore 11:31
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